Classe salariale B: assegnazione di lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale

Art. 42 cpv. 1 CNM DOG

Numero del documento

CPSA 10/2009

Data di pubbli­cazione

24. Agosto 2009

Versione

30. Novembre -0001

Sintesi

Presa di posizione della CPSA sulla questione dell’assegnazione alla classe salariale di lavoratori con un attestato federale di capacità conseguito in un settore affine a quello della costruzione (lavoratori attivi in un’impresa edile ma che non esercitano il mestiere appreso).

Secondo l’art. 42 cpv. 1 CNM, i lavoratori edili con conoscenze professionali ma senza certificato professionale vanno assegnati alla classe salariale B. Rientrano in questa categoria anche i lavoratori che possiedono un attestato federale di capacità in un mestiere affine.

Decisione

Interpretazione dell’art. 42 cpv. 1 CNM

Classe salariale B: assegnazione di lavoratori edili con conoscenze professionali ma senza certificato professionale

In base all’art. 13bis cpv. 1 CNM, la Commissione paritetica svizzera d’applicazione edilizia e genio civile (CPSA) delibera su questioni generali di interpretazione del CNM e su questioni fondamentali riguardanti l’intero territorio nazionale. Avendo dovuto trattare diversi casi e rispondere a numerose richieste, la CPSA ha deciso – nelle riunioni del 29 gennaio e del 26 febbraio 2009 – di informare gli organi attivi a livello di applicazione in merito all’interpretazione dell’art. 42 cpv. 1 CNM concernente l’assegnazione di lavoratori edili con conoscenze professionali ma senza certificato professionale.

Le domande circa l’assegnazione alla classe salariale di lavoratori con un attestato federale di capacità in un settore affine sono frequenti. Si tratta nello specifico di lavoratori occupati in un’impresa edile che però non esercitano il mestiere appreso (altrimenti si applicherebbe il n. 2.2 dell’appendice 15 CNM).

Un mestiere è considerato affine se implica il possesso di conoscenze professionali nel settore della costruzione. Chi lo esercita ha svolto un apprendistato di almeno tre anni, al termine del quale ha ottenuto un attestato federale di capacità e ha dovuto lavorare su cantieri nell’ambito della sua attività. In generale la collaborazione con artigiani di altri mestieri edili è imprescindibile per il coordinamento di determinati processi lavorativi.

Secondo l’art. 42 cpv. 1 CNM, i lavoratori edili con conoscenze professionali ma senza certificato professionale vanno assegnati alla classe salariale B. Rientrano in questa categoria anche i lavoratori che possiedono un attestato federale di capacità in un mestiere affine.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, i copritetto, i falegnami, gli installatori di impianti sanitari, gli installatori di riscaldamenti, i montatori elettricisti, i lattonieri edili, gli asfaltisti o i gessatori sono considerati lavoratori edili con conoscenze professionali ma senza certificato professionale e vanno assegnati alla classe salariale B.

L’equivalenza della formazione dei lavoratori con un titolo professionale estero in un settore affine (senza attestato federale di capacità) è data se sono soddisfatti i criteri di riconoscimento di cui al n. 1 del promemoria CPSA all’allegato 15 CNM.

La situazione è diversa per i lavoratori senza conoscenze professionali che, secondo l’art. 42 cpv. 1 CNM, devono essere assegnati alla classe salariale C. Chi ha assolto un apprendistato e possiede un attestato federale di capacità o un titolo professionale estero equivalente, ma non può dimostrare di avere svolto un’attività in relazione con la costruzione è considerato un lavoratore senza conoscenze professionali. Di conseguenza non ha diritto all’assegnazione alla classe salariale B. Nello specifico può trattarsi per esempio di professioni nel settore alberghiero e della ristorazione o in ambito commerciale.

In generale i lavoratori edili con conoscenze professionali ma senza certificato professionale che presentano buone qualifiche ai sensi dell’art. 44 cpv.1 CNM vengono promossi nella classe salariale B al più tardi dopo tre anni di attività quali lavoratori edili nella classe salariale C. In caso di nuova assunzione, la promozione può avvenire, in aggiunta al termine di cui sopra, dopo un anno di attività nell’impresa in questione. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe salariale B. Un declassamento non è possibile, tranne nel caso in cui la qualifica si riveli insufficiente (cfr. art. 44 cpv. 1 CNM). In caso di declassamento, la CPSA raccomanda di rivolgersi alla commissione professionale paritetica competente.

Per i criteri di classificazione nelle classi salariali A e Q resta applicabile l’allegato 15 CNM.

File

CPSA 10/2009
Presa di posizione della CPSA sulla questione dell’assegnazione alla classe salariale di lavoratori con un attestato federale di capacità conseguito in un settore affine a quello della costruzione (lavoratori attivi in un’impresa edile ma che non esercitano il mestiere appreso). Secondo l’art. 42 cpv. 1 CNM, i lavoratori edili con conoscenze professionali ma senza certificato professionale vanno assegnati alla classe salariale B. Rientrano in questa categoria anche i lavoratori che possiedono un attestato federale di capacità in un mestiere affine.