Tempo di viaggio non indennizzabile con un forfait

Art. 54 CNM

Numero del documento

CPSA 59/2013

Data di pubbli­cazione

23. Maggio 2013

Versione

30. Novembre -0001

Sintesi

Secondo l’art. 54 CNM, l’indennità per il tempo di viaggio è legata al salario individuale del lavoratore. Il tempo di viaggio, infatti, deve essere indennizzato con il salario base (del lavoratore) se supera i 30 minuti al giorno. In questo contesto è quindi escluso un regime forfettario. L’importo forfettario in franchi menzionato nell’appendice 8 (in relazione al salario per le vacanze e alla quota della 13a mensilità) per il tempo di viaggio (posizione 503) non può significare che sia ammissibile indennizzare il tempo di viaggio con un importo forfettario in virtù di questa specifica disposizione.

Decisione

Il tempo di viaggio giusta l’art. 54 CNM non può essere indennizzato con un forfait

Il tempo di viaggio è disciplinato nell’edilizia principale dall’art. 54 CNM. Sebbene non sia stata dichiarata l’obbligatorietà generale di tale articolo, l’art. 54 CNM è stato sempre osservato nel settore dell’edilizia e nella prassi anche per le aziende non affiliate, al fine di garantire una certa parità di trattamento tra le aziende affiliate e le aziende esterne (cfr. Parere della CPSA sulla Homepage, numero di referenza CPSA 13/2007, pag. 3).

Secondo l’art. 54 CNM l’indennità per il tempo di viaggio è legata al salario individuale di ogni singolo lavoratore, dato che il tempo di viaggio „deve essere indennizzato con il salario base (di ciascun lavoratore), se supera i 30 minuti al giorno“. La commisurazione del tempo di viaggio in ragione del salario base individuale del lavoratore esclude un indennizzo forfettario per l’insieme dei lavoratori (cioè indipendentemente dalla loro assegnazione nella classe salariale e da diversità salariali). La menzione (in relazione al diritto al salario per le vacanze e alla quota della 13a mensilità) nell’appendice 8 di un concordato importo forfettario in franchi anche per il tempo di viaggio (posizione 503) non può significare, considerato il tenore inequivocabile dell’art. 54 CNM, che sia ammissibile indennizzare il tempo di viaggio con un importo forfettario in virtù di questa specifica disposizione.

File

CPSA 59/2013
Secondo l’art. 54 CNM, l’indennità per il tempo di viaggio è legata al salario individuale del lavoratore. Il tempo di viaggio, infatti, deve essere indennizzato con il salario base (del lavoratore) se supera i 30 minuti al giorno. In questo contesto è quindi escluso un regime forfettario. L’importo forfettario in franchi menzionato nell’appendice 8 (in relazione al salario per le vacanze e alla quota della 13a mensilità) per il tempo di viaggio (posizione 503) non può significare che sia ammissibile indennizzare il tempo di viaggio con un importo forfettario in virtù di questa specifica disposizione.