Prestito di personale a un consorzio contravviene alle disposizioni sul tempo di viaggio e sul rimborso spese

Art. 54, art. 60 CNM

Numero del documento

CPSA 139/2015; rinvio a CPSA 25/2011

Data di pubbli­cazione

20. Gennaio 2016

Versione

30. Novembre -0001

Sintesi

In virtù della legge sul collocamento (LC), il luogo di lavoro effettivo e la sede dell’impresa acquisitrice devono essere chiaramente definiti.

Un prestatore può fornire personale solo a un’impresa chiaramente identificabile che si avvale delle prestazioni del lavoratore indicate nel contratto d’impiego. Dato che di regola un consorzio non ha una personalità giuridica e non può quindi essere considerato impresa acquisitrice, il prestatore deve fornire il lavoratore a un’impresa del consorzio chiaramente definita. A conferma della prassi applicata in CPSA 25/2011, è la sede dell’impresa acquisitrice ad essere determinante per il tempo di viaggio e il rimborso spese.

Decisione

I consorzi sono molto diffusi nel settore dell’edilizia principale. Un consorzio si compone di diverse imprese indipendenti che, insieme, realizzano un progetto edilizio. Di regola, un consorzio è una società semplice ai sensi degli art. 530 segg. CO che, essendo privo di personalità giuridica propria, non può essere equiparato a un’impresa acquisitrice nell’ambito del prestito di personale. Un consorzio non può nemmeno essere attribuito o assoggettato a un campo di applicazione aziendale, visto che al CNM o al CCL PEAN possono essere sottoposte solo singole imprese.

Sulla base di queste considerazioni, il prestito di personale a un consorzio non è lecito. Un prestatore può fornire personale solo a un’impresa chiaramente definita del consorzio e menzionata nel contratto d’impiego.

Il fatto di definire per contratto l’impresa acquisitrice e il luogo di lavoro effettivo (o il luogo di raccolta stabilito dall’impresa; cfr. in merito la decisione del Tribunale di appello di Zurigo in CPSA 14/2013, pubblicata nella biblioteca) è importante soprattutto per il calcolo del tempo di viaggio e del rimborso spese. A conferma della prassi adottata dalla CPSA nel caso di riferimento 25/2011, per il calcolo del tempo di viaggio e il rimborso spese da corrispondere al personale a prestito è determinante la sede dell’impresa acquisitrice. Al riguardo si rileva quanto segue in CPSA 25/2011:

«Secondo la prassi attualmente applicata dalla CPSA, è la sede dell’impresa acquisitrice ad essere determinante per il tempo di viaggio (art. 54 CNM) e il rimborso spese (art. 60 CNM DOG) da corrispondere ai dipendenti con un contratto di lavoro fisso a salario mensile o orario come pure ai collaboratori assunti temporaneamente attraverso un’agenzia di prestito di personale. Secondo la dottrina e la prassi, ciò vale anche per gli articoli 327a e 327b del Codice delle obbligazioni che contemplano disposizioni più severe.

Il comitato della CPSA conferma la prassi secondo cui la sede dell’impresa acquisitrice è determinante per il rimborso spese sia per i dipendenti con un contratto di lavoro fisso (a salario mensile e orario) sia per i collaboratori impiegati temporaneamente attraverso un’agenzia di prestito di personale.»

File

CPSA 139/2015; rinvio a CPSA 25/2011
In virtù della legge sul collocamento (LC), il luogo di lavoro effettivo e la sede dell’impresa acquisitrice devono essere chiaramente definiti. Un prestatore può fornire personale solo a un’impresa chiaramente identificabile che si avvale delle prestazioni del lavoratore indicate nel contratto d’impiego. Dato che di regola un consorzio non ha una personalità giuridica e non può quindi essere considerato impresa acquisitrice, il prestatore deve fornire il lavoratore a un’impresa del consorzio chiaramente definita. A conferma della prassi applicata in CPSA 25/2011, è la sede dell’impresa acquisitrice ad essere determinante per il tempo di viaggio e il rimborso spese.