Indennità per il pranzo

Art. 60 cpv. 2 CNM DOG

Numero del documento

CPSA 22/2007

Data di pubbli­cazione

8. Maggio 2007

Versione

30. Novembre -0001

Sintesi

Il lavoratore ha diritto a un pasto fuori casa o eventualmente a un importo forfettario corrispondente solo nel caso in cui non può rientrare a casa (art. 60 cpv. 2 CNM).

L’espressione «a casa» può anche indicare il luogo di assunzione.

Il lavoratore deve poter fare una pausa di almeno mezz’ora. L’indennità per il pranzo è dovuta se il lavoratore, durante la pausa pranzo, non dispone di almeno mezz’ora di tempo per consumare il suo pasto.

Decisione

Interpretazione dell’art. 60 cpv. 2 CNM

Il testo dell’art. 60 è rimasto invariato dal CNM 2000 – tranne per un adeguamento dell’importo dell’indennità per il pranzo.

Questa disposizione è stata dichiarata di obbligatorietà generale e rinvia nel cpv. 1 alle disposizioni del CO. Gli art. 327 a e b CO contengono disposizioni relativamente vincolanti, cioè esse non possono essere derogate a svantaggio dei lavoratori (Art. 362 CO). L’art. 327a CO dispone il rimborso di tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione di un lavoro. Nel cpv. 3 è stabilito che è nullo ogni accordo individuale per il quale il lavoratore abbia a sopportare interamente o in parte le spese necessarie (ad es. il lavoratore rinuncia in reciproco accordo con il datore di lavoro a far valere il diritto al rimborso spese). Ciò significa che è in ogni caso vietato far gravare le spese sul lavoratore (a riguardo Streiff/v. Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. Aufl., Zürich 1993, N5 zu Art. 327a OR).

Nell’art. 60 cpv. 2 CNM è inoltre stabilito che il lavoratore ha diritto ad un pasto fuori o eventualmente ad un corrispondente importo forfettario, nel caso in cui non possa rientrare «a casa».

Qui l’espressione «a casa» non deve essere intesa letteralmente, ma indica invece il luogo di assunzione.

Se al momento del pranzo il lavoratore non sia riportato dal datore di lavoro al luogo di assunzione, se inoltre il lavoratore non abbia una pausa di almeno 30 minuti dal lavoro (si tratta di una disposizione della legge sul lavoro per un orario di lavoro giornaliero di più di sette ore; a partire da nove ore deve essere concessa un‘ora di pausa) e se il datore di lavoro non mette a disposizione un pasto sufficiente – ad esempio un pranzo in un ristorante – allora si applicano le norme del CCL locale. In conformità all’art. 60 cpv. 2 CNM devono però essere corrisposti al lavoratore almeno CHF xx per il pranzo (attualmente: CHF 13.– CNM 2008).

Ciò significa che:

a) l’azienda provvede nel limite del possibile a mettere a disposizione un pasto sufficiente (pasto caldo in mensa / al ristorante)

b) in mancanza di questa possibilità (mensa) o se i lavoratori non possono rientrare per il pranzo a casa, cioè al luogo di assunzione, allora deve essere versata loro un’indennità per il pranzo.

L’indennità per il pranzo è allora dovuta, se il lavoratore, durante la pausa pranzo di un’ora, non ha potuto consumare il suo pasto per almeno mezz’ora. È quanto risulta dall’art. 15 cpv. 1 lett. b della legge sul lavoro. Cioè se il lavoratore ha bisogno di più di mezz’ora per il viaggio di andata e ritorno dal suo luogo di lavoro al suo luogo di residenza o luogo di assunzione, allora l’indennità per il pranzo è dovuta. In questo caso è determinante il tempo effettivamente impiegato per il viaggio e non la distanza tra luogo di lavoro e luogo di residenza, cioè luogo di assunzione. Il pianificatore di itinerario twixroute fornisce indicazioni relative alla distanza, ma non dice niente riguardo all’effettivo tempo di viaggio. A tal proposito, per poter determinare il tempo di viaggio in modo attendibile, devono essere considerati alcuni fattori come la regolare intensità del traffico durante l’orario del pranzo, le deviazioni dovute per la presenza di cantieri o le difficoltà nella circolazione stradale per lavori in corso ecc.

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CPSA 22/2007
Il lavoratore ha diritto a un pasto fuori casa o eventualmente a un importo forfettario corrispondente solo nel caso in cui non può rientrare a casa (art. 60 cpv. 2 CNM). L’espressione «a casa» può anche indicare il luogo di assunzione. Il lavoratore deve poter fare una pausa di almeno mezz’ora. L’indennità per il pranzo è dovuta se il lavoratore, durante la pausa pranzo, non dispone di almeno mezz’ora di tempo per consumare il suo pasto.