CPSA 53/2012, CPSA 54/2012
30. Novembre -0001
Secondo l’art. 26 cpv. 4 CNM, il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di marzo dell’anno successivo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, il saldo rimanente va retribuito a fine marzo con il salario base e un supplemento del 25%.
Nel presente caso, il datore di lavoro ha compensato le ore supplementari con tempo libero dopo il 31 marzo. Benché egli abbia violato il CNM, le ore supplementari sono comunque state compensate. Ciò non è però sufficiente, visto che al lavoratore deve essere corrisposto anche il supplemento del 25%, come previsto dall’art. 26 cpv. 4 CNM.
Compensare il saldo delle ore supplementari con tempo libero dopo la fine di marzo senza versare un supplemento del 25% è una violazione del CNM
La CPSA ha dovuto chiarire la questione relativa a come procedere se un datore di lavoro, anziché retribuire il saldo delle ore supplementari prestate in un anno entro la fine di marzo dell’anno successivo secondo quanto previsto dall’art. 26 cpv. 4 CNM DOG, esige dal lavoratore che compensi queste ore a partire da aprile con tempo libero.
Secondo l’art. 26 cpv. 4 CNM, il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di marzo dell’anno successivo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, il saldo rimanente deve essere retribuito a fine marzo con il salario base e un supplemento del 25%. Una compensazione con tempo libero dopo la fine di marzo dell’anno successivo non è prevista dal CNM ed è quindi illecita. Nel presente caso, il datore di lavoro ha compensato le ore supplementari con tempo libero dopo il 31 marzo dell’anno successivo. Benché egli abbia violato il CNM, le ore supplementari sono comunque state compensate. Ciò non è però sufficiente, visto che la compensazione è avvenuta dopo il 31 marzo. Al lavoratore deve anche essere corrisposto il supplemento del 25%, come previsto dall’art. 26 cpv. 4 CNM.