CPSA 36/2019; CPSA 63/2022
11. Settembre 2024
Il CNM prevede all’art. 64 un obbligo di pagamento continuato del salario in caso di impedimento al lavoro a seguito di malattia o infortunio (o maternità). Il CNM stabilisce in particolare che le prestazioni di un’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia devono coprire il 90% del salario (art. 64 cpv. 4 lett. a CNM) e che il datore di lavoro può estendere il periodo di differimento al massimo a 30 giorni (art. 64 cpv. 5 lett. b CNM).
In virtù del CNM, in caso di impedimento al lavoro le prestazioni assicurative possono essere differite e il pagamento del salario sospeso per un certo periodo (art. 64 cpv. 3 CNM). Il datore di lavoro deve quindi ricalcolare la retribuzione del collaboratore sia per il periodo di differimento (durante il quale non vengono versate prestazioni assicurative), sia per i giorni di attesa (durante i quali il salario non è dovuto). Per calcolare le deduzioni salariali a seguito di malattia o infortunio si possono applicare diversi metodi.
La CPSA ritiene che i metodi di seguito elencati siano equivalenti e conformi al CNM:
1) Calcolo del guadagno giornaliero come 1/365mo del guadagno annuale
2) Calcolo del guadagno giornaliero in base all’orario di lavoro stabilito contrattualmente
3) Calcolo in base a un metodo pratico con 21,75 giorni lavorativi al mese
4) Metodo del calendario con una media 30 giorni mensili
La CPSA considera i seguenti metodi di calcolo non equivalenti né conformi al CNM:
– Calcolo in base ai giorni civili in un mese
– Calcolo in base al normale orario giornaliero secondo il calendario di lavoro
– Calcolo concreto con i giorni lavorativi per mese civile
Il datore di lavoro deve scegliere uno dei metodi di calcolo giudicati equivalenti e conformi all’LMV e applicarlo in modo permanente e per tutti i dipendenti.
Osservazioni sugli esempi di calcolo del guadagno giornaliero
In allegato sono presentati i metodi di calcolo considerati equivalenti e conformi al CNM. Tutti i guadagni giornalieri sono stati calcolati in base al salario annuo, 13a mensilità inclusa. Ai fini della comparabilità dei risultati, tutti gli esempi presuppongono un’assenza per malattia della durata di 9 giorni, dal 6.2.2019 al 14.2.2019 e dal 10.7.2019 al 18.7.2019 e un salario mensile di CHF 5600.00 al mese con un tasso di occupazione del 100%.