CPSA 68/2014
30. Novembre -0001
Dall’entrata in vigore del decreto del Consiglio federale del 15 gennaio 2013 che conferisce obbligatorietà generale al CNM 2012-2015, gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e il personale impiegato in queste strutture sono esclusi dal campo di applicazione aziendale. L’unico criterio deteriminante per stabilire se un impianto è fisso è il fatto che non possa essere spostato.
Dal decreto di base del 10 novembre 1998 che conferiva obbligatorietà generale al CNM, le disposizioni di obbligatorietà generale concernenti il campo di applicazione aziendale contemplavano tra l’altro le ‘imprese di riciclaggio’. Questa versione è rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2011.
Secondo il DCF del 15 gennaio 2013 che conferisce obbligatorietà generale al CNM, si può parlare di attività che caratterizza un’impresa attiva nel settore dell’edilizia principale ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CNM 2012-2015 in particolare quando l’interessata si occupa di lavori di sterro, demolizioni, discariche e quando opera come impresa di riciclaggio. Sono invece esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e il personale impiegato in queste strutture.
Interpretando questa nuova disposizione, la CPSA ha ritenuto (e confermato nel caso di riferimento CPSA 68/2014) che l’unico criterio per stabile se un impianto è fisso è il fatto che non possa essere spostato. Non riveste per contro importanza alcuna la sua ubicazione (in un capannone o all’esterno). Il personale impiegato in un impianto di riciclaggio fisso non è assoggettato al CNM nemmeno se l’impianto fisso fa parte di un’impresa attiva nel settore dell’edilizia principale.