Innalzamento dell’importo dell’indennità giornaliera in caso di malattia dall’80% al 90% a partire dal 1 febbraio 2013

Art. 64 cpv. 1 e cpv. 2 lit. b CNM DOG 2012-2015

Numero del documento

CPSA 11/2013, 16/2013

Data di pubbli­cazione

19. Aprile 2013

Versione

30. Novembre -0001

Sintesi

Valida dall’entrata in vigore del CNM DOG 2012-2015 (disposizioni transitorie)

Nel contesto del CNM DOG 2012-2015 l’importo dell’indennità giornaliera in caso di malattia è stato innalzato dall’80% al 90% del salario non corrisposto. In questo parere è discussa la questione in quali casi deve essere corrisposto al lavoratore l’80% ed in quali casi il 90% del salario.

Per rispondere a questo quesito è decisivo il momento di messa in malattia. Se la messa in malattia si sia verificata prima del 1 febbraio 2013, allora deve essere corrisposta al lavoratore un’indennità giornaliera per malattia del valore dell’80% del salario, mentre se il lavoratore si è ammalato dopo il 1 febbraio 2013, allora egli avrà diritto ad un’indennità giornaliera per malattia pari al 90% del salario. Cfr. in dettaglio il parere.

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CPSA 11/2013, 16/2013
Valida dall’entrata in vigore del CNM DOG 2012-2015 (disposizioni transitorie) Nel contesto del CNM DOG 2012-2015 l’importo dell’indennità giornaliera in caso di malattia è stato innalzato dall’80% al 90% del salario non corrisposto. In questo parere è discussa la questione in quali casi deve essere corrisposto al lavoratore l’80% ed in quali casi il 90% del salario. Per rispondere a questo quesito è decisivo il momento di messa in malattia. Se la messa in malattia si sia verificata prima del 1 febbraio 2013, allora deve essere corrisposta al lavoratore un’indennità giornaliera per malattia del valore dell’80% del salario, mentre se il lavoratore si è ammalato dopo il 1 febbraio 2013, allora egli avrà diritto ad un’indennità giornaliera per malattia pari al 90% del salario. Cfr. in dettaglio il parere.