Categoria 2: indennità per i giorni festivi – Domande relative all’interpretazione poste dalle CPP CNM 2023

Art. 38 cpv. 5 CNM 2023

Numero del documento

CPSA 123/2022

Data di pubbli­cazione

1. Marzo 2023

Versione

17. Settembre 2024

Decisione

NUOVO art. 38 cpv. 5 concernente l’indennità per i giorni festivi

Le parti contraenti del CNM hanno modificato l’art. 38 CNM come segue [le modifiche apportate sono sottolineate]:

Art. 38 cpv. 5: indennità percentuale

In alternativa può essere concordata per iscritto un’indennità percentuale per i giorni festivi. Fa stato l’aliquota stabilita annualmente dalla Commissione professionale paritetica competente. Il versamento avviene con il pagamento mensile del salario. Non è possibile cambiare il metodo di pagamento dell’indennità nel corso dell’anno.

 

1. Comunicazione e calcolo dell’aliquota

Secondo l’art. 38 cpv. 5 della convenzione CNM del 29 novembre 2022, per l’indennità percentuale per i giorni festivi fa stato la relativa aliquota fissata annualmente dalla CPP competente.

Domanda

Ci si chiede in quale modo debba essere calcolata l’aliquota per l’indennità percentuale per i giorni festivi e se tale aliquota debba essere comunicata dalle CPP regionali. In questo contesto si pone inoltre la questione se per il calcolo dell’aliquota dell’indennità percentuale per i giorni festivi debba essere considerato l’anno solare o l’anno di conteggio.

Decisione del Comitato CPSA

Nell’ambito della riunione del 9 febbraio 2023 il Comitato CPSA ha stabilito quanto segue:

  • l’aliquota dell’indennità per i giorni festivi deve essere calcolata in base alle prescrizioni della direttiva Seco sul confronto internazionale dei salari[1]. Rilevanti per la percentuale da calcolare sono i giorni festivi regionali che cadono in un giorno lavorativo ai sensi dell’articolo 38 cpv. 1 CNM. Le CPP sono invitate a informare attivamente le imprese in merito alla possibilità di applicare un’indennità percentuale per i giorni festivi. Le modalità di comunicazione sono a discrezione delle CPP (pubblicazione sul calendario di lavoro sezionale e/o sulla loro homepage e/o su un altro canale di comunicazione noto).
  • Si raccomanda di adeguare l’aliquota annualmente; le CPP sono tuttavia libere di fissare un’aliquota media calcolata su più anni o un’aliquota annua.
  • L’anno solare funge da base di calcolo.

 

2. Accordo scritto in merito all’indennità percentuale per i giorni festivi

Secondo il NUOVO art. 38 cpv. 5 della convenzione CNM del 29 novembre 2022, in alternativa è possibile concordare per iscritto un’indennità percentuale per i giorni festivi. Non è possibile cambiare il metodo di pagamento dell’indennità nel corso dell’anno.

Domanda

In tal caso ci si chiede se l’indennità percentuale per i giorni festivi ai sensi del NUOVO art. 38 cpv. 5 CNM possa essere fissata sul calendario di lavoro aziendale o se possa essere indicata per iscritto nel regolamento del personale oppure se debba essere fissata per iscritto nel contratto di lavoro.

Decisione del Comitato CPSA

In occasione della riunione del 9 febbraio 2023, il Comitato della CPSA ha deciso che datore di lavoro e lavoratore possono scegliere liberamente le modalità di fissazione dell’indennità percentuale per i giorni festivi a condizione che siano rispettate le norme del diritto del lavoro relative all’accordo scritto. La scelta più giusta sarebbe fissare l’indennità percentuale per iscritto nel contratto di lavoro. In alternativa, essa può essere disciplinata anche nel regolamento del personale o, in caso di assunzioni a tempo determinato, persino nel calendario di lavoro, a condizione che nel contratto di lavoro si rinvii al regolamento del personale risp. al calendario di lavoro quali parti integranti dello stesso.


[1] https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/freier-personenverkehr-ch-eu-und-flankierende-massnahmen/internationaler-lohnvergleich.html

File

CPSA 123/2022
Letzte Änderung am 17. Settembre 2024, 13.31 Uhr durch Andri Voegele