CPSA 15/2023
17. Settembre 2024
Il 29 novembre 2022 le parti contraenti del CNM hanno sottoscritto la nuova convenzione sul Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera 2023-2025 (Convenzione) e i salari 2023.
In seguito, il CNM 2023 è stato approvato il 10 dicembre 2022 dalle conferenze professionali dei sindacati Unia e Syna e il 13 gennaio 2023 dall’assemblea dei delegati della SSIC ed è quindi entrato in vigore il 1° gennaio 2023.
Sebbene il CNM 2023 non sia ancora stato dichiarato di obbligatorietà generale, le CPP hanno già posto alla CPSA diverse domande in merito al campo di applicazione e all’interpretazione di alcune delle nuove disposizioni del CNM.
Il Segretariato della CPSA ha suddiviso le domande poste finora nelle seguenti categorie e le ha presentate al Comitato CPSA per discussione e decisione nell’ambito della sua seduta dell’9 febbraio 2023.
Le decisioni adottate dal Comitato CPSA sono riportate di seguito nelle categorie menzionate.
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Adeguamenti salariali secondo la convenzione del 29 novembre 2022
Le parti contraenti del CNM hanno stabilito quanto segue:
Art. 2 Salari base I salari base secondo l’art. 41 CNM, l’appendice 9, l’art. 6 cpv. 2 dell’appendice 13 e l’art. 5 cpv. 2 dell’appendice 17 (stato 31.12.2022) sono aumentati di CHF 100.00 mensili a partire dall’1.1.2023; i salari orari sono aumentati in analogia (arrotondati matematicamente a CHF 0.05). Le tabelle corrispondenti sono riportate nell’allegato II della presente convenzione. Art. 3 Salari effettivi A tutti i lavoratori sottoposti al CNM viene concesso, dal 1° gennaio 2023, un adeguamento (generale) del salario individuale pari a CHF 150.00 al mese (CHF 0.85 all’ora in caso di contratto con salario orario) in tutte le classi salariali giusta l’art. 42 e le appendici 13 e 17 CNM. Per beneficiarne il lavoratore deve aver lavorato almeno 6 mesi in un’impresa sottoposta al CNM nel 2022 e deve essere in grado di «svolgere pienamente l’attività» (cfr. art. 45 cpv. 1 lett. a CNM). Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l’attività lavorativa ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 lett. a CNM occorre stipulare un accordo scritto individuale sull’aumento salariale, che può essere inferiore ai precedenti valori conformemente all’art. 41 cpv. 1 CNM. La base di calcolo per l’adeguamento è il salario individuale del 31 dicembre 2022. Gli adeguamenti al rincaro e gli aumenti salariali generali (a livello aziendale) già concordati a partire dal 1° luglio 2022 possono essere computati nell’aumento di cui sopra a partire dal 1° gennaio 2023. |
1. Computo degli adeguamenti al rincaro e degli aumenti salariali generali (a livello aziendale) concordati nell’aumento di cui sopra a partire dal 1° gennaio 2023
Secondo l’art. 3 ultimo capoverso della convenzione, la base di calcolo per l’adeguamento salariale è il salario individuale del 31 dicembre 2022. Gli adeguamenti al rincaro e gli aumenti salariali generali (a livello aziendale) già concordati a partire dal 1° luglio 2022 possono essere computati nell’aumento di cui sopra a partire dal 1° gennaio 2023.
Domanda
Ci si chiede se i termini «generale (a livello aziendale)» si riferiscano solo agli «adeguamenti al rincaro» oppure anche agli «aumenti salariali».
Decisione del Comitato CPSA
Nell’ambito della riunione del 9 febbraio 2023 il Comitato CPSA ha deciso che i termini «generale (a livello aziendale)» si riferiscono sia agli «adeguamenti al rincaro» che agli «aumenti salariali».
2. Assunzione minima e base di calcolo per l’adeguamento salariale
Secondo l’art. 3 primo capoverso della convenzione, per beneficiare dell’adeguamento salariale il lavoratore deve aver lavorato almeno 6 mesi in un’impresa sottoposta al CNM nel 2022 e deve essere in grado di «svolgere pienamente l’attività». Giusta l’art. 3 terzo capoverso della convenzione, la base di calcolo per l’adeguamento salariale è il salario individuale del 31 dicembre 2022.
Domanda
Ci si chiede quale base di calcolo debba essere utilizzata per l’adeguamento salariale se il lavoratore viene assunto in un’impresa sottoposta al CNM il 1° gennaio 2023 e nel 2022 è stato impiegato per sei mesi in un’altra impresa sottoposta al CNM.
Decisione del Comitato CPSA
Nell’ambito della riunione del 9 febbraio 2023 il Comitato CPSA ha stabilito che, nel caso di una nuova assunzione del lavoratore dal 1° gennaio 2023, i salari saranno negoziati nell’ambito delle trattative contrattuali individuali. Nelle trattative contrattuali il salario concordato nel quadro del precedente impiego non dovrà essere preso in considerazione, fermo restando tuttavia il rispetto del nuovo salario base a partire dal 1° gennaio 2023 e del corretto inquadramento salariale.
3. Adeguamenti salariali nel caso degli apprendisti
Domanda
Ci si chiede se gli adeguamenti salariali da compiere si applichino anche agli apprendisti.
Decisione del Comitato CPSA
Nell’ambito della riunione del 9 febbraio 2023 il Comitato CPSA ha stabilito che gli adeguamenti salariali previsti nella convenzione del 29 novembre 2022 devono essere accordati solo alle classi salariali secondo l’art. 42 e le appendici 13 e 17 CNM, motivo per cui è escluso un adeguamento salariale nel caso degli apprendisti.
4. Aumenti salariali per i lavoratori al termine di un apprendistato assolto con successo, tenendo conto della regolamentazione in materia di «salari differenziati» ai sensi dell’art. 43 cpv. 2 CNM
Giusta l’art. 43 cpv. 2 e 3 CNM, il salario base per i lavoratori edili diplomati della classe salariale Q che hanno assolto con successo l’apprendistato e che hanno un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al massimo del 15%, nel secondo anno al massimo del 10% e nel terzo anno al massimo del 5%; il salario base per gli aiuti muratori o i costruttori stradali pratici della classe salariale A che hanno assolto con successo l’apprendistato CFP e che hanno un impiego fisso a tempo indeterminato può inoltre essere diminuito nel primo anno al salario base della classe salariale C, nel secondo anno al massimo del 15 %, nel terzo anno al massimo del 10 % e nel quarto anno al massimo del 5%.
Domanda
In considerazione della summenzionata disposizione, ci si chiede a partire da quando e su quale base (salario effettivo o salario base) debba essere accordato l’aumento salariale (CHF 150.00 o CHF 100.00) ai lavoratori che hanno assolto con successo un apprendistato. L’adeguamento salariale è effettuato sul salario base e successivamente è effettuata la deduzione del 15% (nel primo anno)? Oppure l’adeguamento salariale deve essere effettuato sulla base del salario (già scaglionato) effettivamente corrisposto?
Per una migliore comprensione della problematica viene allestita la seguente tabella come base per il calcolo dell’adeguamento salariale da compiere:
Classe salariale Q |
Salario base 2022 (zona salariale rossa) |
Salario base 2023 (zona salariale rossa) |
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Salario normale |
CHF 5’793.00 |
CHF 5’893.00 |
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1° anno (15%) |
CHF 4’924.05 |
CHF 5’009.05 |
|
2° anno (10%) |
CHF 5’213.17 |
CHF 5303.70 |
|
3° anno (5%) |
CHF 5’503.35 |
CHF 5’598.35 |
Variante 1) Salario effettivo come base per l’adeguamento salariale
Diploma di apprendistato: luglio 2022: entrata in servizio a partire da agosto 2022
Il salario base della classe salariale Q nel 2022 (CHF 5’793.00) sarà ridotto del 15% per il primo anno [CHF 5’793.00 – 15% = CHF 4’924.05]. L’aumento di CHF 150.00 sarà calcolato a partire dal 1° gennaio 2023 sul salario effettivo (salario scaglionato) del lavoratore (stato 31.12.22). Ne risulta un salario effettivo, adeguato, di CHF 5’074.05 [CHF 4’924.05 + CHF 150.00].
Variante 2) Salario base quale base per l’adeguamento salariale
Diploma di apprendistato: luglio 2022: Entrata in servizio a partire da agosto 2022 o dal 1° gennaio 2023
L’adeguamento salariale viene accordato sul salario base del lavoratore (stato 31.12.22).
La riduzione del 15% sarà calcolata sul salario base valido dal 1° gennaio 2023.
Il salario base della classe salariale Q ammonta nel 2023 a CHF 5’893.00 [salario base 2022: CHF 5’793.00 + CHF 100.00]. Questo salario base è ridotto nel primo anno del 15% [CHF 5’893.00 – 15% = CHF 5’009.05].
Decisione del Comitato CPSA
Nell’ambito della riunione del 9 febbraio 2023 il Comitato CPSA ha stabilito che per i salari scaglionati ai sensi dell’art. 43 cpv. 2 e 3 CNM, l’adeguamento salariale deve essere effettuato sul salario scaglionato effettivamente corrisposto (variante 1).