CPSA 02/2012
30. Novembre -0001
Le imprese del cantone di Zurigo e del distretto di Baden (AG) che eseguono lavori di posa di betoncini non sono sottoposte al campo di applicazione geografico del CNM. Se però un’impresa opera in un cantiere sottoposto al campo di applicazione geografico del CNM, bisogna procedere in base al principio del luogo della prestazione (cfr. art. 2 cpv. 5 CNM DOG). Di conseguenza le disposizioni di obbligatorietà generale del CNM relative alle condizioni lavorative e salariali valgono anche per datori di lavoro con sede in Svizzera al di fuori del campo di applicazione geografico del CNM, sempre che essi svolgano lavori nel campo di applicazione del CNM.
Precisazione: il campo di applicazione geografico di obbligatorietà generale è stato modificato dal decreto del Consiglio federale del 19 agosto 2014 (entrato in vigore il 1° ottobre 2014): in virtù di tale decreto, le imprese del cantone di Zurigo e del distretto di Baden (AG) attive nella realizzazione di pavimenti industriali e nella posa di betoncini non sono più escluse dal campo di applicazione geografico del CNM.
Imprese del cantone di Zurigo e del distretto di Baden (AG) attive nella realizzazione di pavimenti industriali e nella posa di betoncini
Secondo l’art. 2 cpv. 1 lett. e del CNM di obbligatorietà generale, le imprese del cantone di Zurigo e del distretto di Baden (AG) che realizzano pavimenti industriali e che posano betoncini non sono sottoposte al campo di applicazione geografico del CNM. Il problema del mancato assoggettamento di queste imprese nel cantone di Zurigo e nel distretto di Baden è noto da tempo (il CCL di obbligatorietà generale per la posa di betoncini nel cantone di Zurigo e nella regione di Baden non è più in vigore da anni).
Se però un’impresa esegue lavori in un cantiere sottoposto al campo di applicazione geografico del CNM (ad es. nella regione di Bienne Seeland), bisogna procedere in base al principio del luogo della prestazione. Ciò è desumibile dalla cif. II art. 2 cpv. 5 DCF del 22 settembre 2008, secondo cui le disposizioni di obbligatorietà generale del CNM relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LDist e degli art. 1 e 2 ODist valgono anche per datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione geografico del CNM, sempre che essi svolgano lavori nel campo di applicazione del CNM. Il principio del luogo della prestazione è peraltro applicato anche nella LAPub e nella LDist.
In questi casi la procedura, tuttavia, è retta dall’art. 76 cpv. 4 lett. b CNM: la CPP competente nel luogo in cui si trova il cantiere deve richiedere assistenza legale alla CPP competente nel luogo in cui si trova la sede dell’impresa. La competenza decisionale per l’attività svolta sul cantiere spetta quindi a quest’ultima CPP.
La procedura è applicata anche ad altre imprese attive nella posa di betoncini con sede nel cantone di Zurigo o nella regione di Baden. In linea di principio esse non devono essere controllate per l’osservanza del CNM nell’ambito della loro attività nel cantone di Zurigo o nella regione di Baden. Qualora però svolgano lavori al di fuori del cantone di Zurigo o della regione di Baden, possono essere controllate per queste attività in ragione della cif. II art. 2 cpv. 5 DCF del 22 settembre 2008.