Campo di applicazione aziendale: trasporti nell’edilizia principale – Sentenza del Tribunale federale del 25 novembre 2009

Art. 2 cpv. 3 CNM DOG

Numero del documento

Rinvio a CPSA 11/2010

Data di pubbli­cazione

25. Novembre 2009

Versione

16. Settembre 2024

Sintesi

In questa decisione del 25 novembre 2009 (4A_377/2009), il Tribunale federale assoggetta al CNM un’impresa che esegue lavori di sterro e demolizione, gestisce una discarica e si occupa di riciclaggio. Nell’ambito di tali attività l’interessata impiega numerosi lavoratori nel reparto trasporti (in totale 35 su 70). Il Tribunale federale stabilisce che il trasporto del materiale di sterro o da riciclare è necessariamente parte integrante delle prestazioni offerte sul mercato nell’ambito delle attività di sterro, demolizione e discarica/riciclaggio, accanto alle prestazioni di base. Ciò vale anche la massa salariale o l’effettivo del reparto trasporti sono superiori a quelli dei reparti che forniscono le prestazioni di base come i lavori di sterro o le attività di discarica. I trasporti vanno quindi considerati parte integrante delle prestazioni di base che sottostanno alla DOG CNM, per cui sono contemplati nelle disposizioni di forza obbligatoria.

Sulla questione di sapere se un’impresa di solo trasporto possa rientrare nel campo di applicazione aziendale del CNM, il Tribunale federale si esprime come segue nel considerando 5.2: “Se il trasporto di materiale di sterro, ghiaia [nel CNM 2008, sabbia e ghiaia rientravano nel campo di applicazione aziendale del CNM] o materiale da discarica è contemplato nella DOG quale parte integrante di una prestazione unitaria offerta sul mercato (sterro, fornitura di ghiaia o attività di discarica), il fatto che il trasporto di tali materiali sia effettuato per proprio conto o per terzi non è rilevante. Decidere diversamente significherebbe assoggettare il reparto trasporti di imprese edili che trasportano materiale di sterro con mezzi propri a un altro contratto collettivo rispetto a imprese specializzate in parte o del tutto in un ambito specifico dell’attività di sterro, ossia nel trasporto del materiale in qualità di subappaltatrici, il che comporterebbe un vantaggio concorrenziale per le seconde rispetto alle prime sul mercato in questione”.

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Rinvio a CPSA 11/2010
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In questa decisione del 25 novembre 2009 (4A_377/2009), il Tribunale federale assoggetta al CNM un’impresa che esegue lavori di sterro e demolizione, gestisce una discarica e si occupa di riciclaggio. Nell’ambito di tali attività l’interessata impiega numerosi lavoratori nel reparto trasporti (in totale 35 su 70). Il Tribunale federale stabilisce che il trasporto del materiale di sterro o da riciclare è necessariamente parte integrante delle prestazioni offerte sul mercato nell’ambito delle attività di sterro, demolizione e discarica/riciclaggio, accanto alle prestazioni di base. Ciò vale anche la massa salariale o l’effettivo del reparto trasporti sono superiori a quelli dei reparti che forniscono le prestazioni di base come i lavori di sterro o le attività di discarica. I trasporti vanno quindi considerati parte integrante delle prestazioni di base che sottostanno alla DOG CNM, per cui sono contemplati nelle disposizioni di forza obbligatoria. Sulla questione di sapere se un’impresa di solo trasporto possa rientrare nel campo di applicazione aziendale del CNM, il Tribunale federale si esprime come segue nel considerando 5.2: “Se il trasporto di materiale di sterro, ghiaia [nel CNM 2008, sabbia e ghiaia rientravano nel campo di applicazione aziendale del CNM] o materiale da discarica è contemplato nella DOG quale parte integrante di una prestazione unitaria offerta sul mercato (sterro, fornitura di ghiaia o attività di discarica), il fatto che il trasporto di tali materiali sia effettuato per proprio conto o per terzi non è rilevante. Decidere diversamente significherebbe assoggettare il reparto trasporti di imprese edili che trasportano materiale di sterro con mezzi propri a un altro contratto collettivo rispetto a imprese specializzate in parte o del tutto in un ambito specifico dell’attività di sterro, ossia nel trasporto del materiale in qualità di subappaltatrici, il che comporterebbe un vantaggio concorrenziale per le seconde rispetto alle prime sul mercato in questione”.