CA 43/2005
30. Novembre -0001
Le imprese di isolamento e impermeabilizzazione sono sottoposte al CNM se intervengono su superfici di tamponamento in senso lato. Nel caso qui trattato si trattava di chiarire se l’impresa era mista non a tutti gli effetti e se operava prevalentemente nel settore dell’edilizia e del genio civile. La CPSA precisa peraltro che l’assegnazione Suva è soltanto uno dei criteri considerati per determinare l’assoggettamento di un’azienda al CNM.
Aspetti rilevanti per l’assoggettamento di barriere antincendio, impermeabilizzazioni in falda e isolamento di giunti
Nel documento di assoggettamento sono elencati gli ambiti di attività effettivi di un’azienda. Nel presente caso non è chiaro se l’azienda sia prevalentemente attiva nel settore delle impermeabilizzazioni in falda o dell’isolamento di giunti. Questa distinzione è irrilevante nella misura in cui entrambi gli ambiti sottostanno al CNM (sempre che non si tratti di isolamento di giunti per interni). Secondo il campo di applicazione di obbligatorietà generale del CNM, sono sottoposte al CNM le imprese che eseguono lavori di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamento in senso lato.
L’azienda in questione è mista non a tutti gli effetti ed è attiva prevalentemente nell’edilizia principale. Il CCL per il settore svizzero dell’isolamento, al quale l’azienda è assoggettata, copre eventualmente l’ambito di attività delle barriere antincendio. A riguardo, tuttavia, non vi è alcuna concorrenza tra CCL, in quanto l’azienda è chiaramente attiva per lo più nel campo di applicazione del CNM.
Per quanto riguarda la problematica dell’assegnazione alla classe Suva 45M, corrispondente alla caratteristica ‘isolamento acustico, termico e dal freddo’, va detto che la classificazione Suva è uno dei tanti criteri considerati per determinare l’assoggettamento di un’azienda al CNM. Nel presente caso è evidente che l’attività effettiva dell’azienda non corrisponde all’ambito di attività indicato nel certificato di assicurazione Suva. Si rileva inoltre che la Suva non verifica in modo esaustivo l’amitio di attività effettivo di un’azienda.