CPSA 25/2007 e CPSA 06/2009
30. Novembre -0001
I lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei che in un anno civile prestano la loro opera per almeno sette mesi nella stessa impresa hanno diritto, come premio di fedeltà, a ulteriori giorni festivi retribuiti (al massimo due). L’art. 38 cpv. 4 CNM DOG è una disposizione salariale che disciplina il diritto a ulteriori giorni festivi retribuiti per un gruppo specifico di persone.
In virtù degli artt. 20 LC e 48a cpv. 1 OC, l’art. 38 cpv. 4 CNM DOG deve essere applicato anche al prestito di personale se i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei vengono impiegati per più di 7 mesi per anno civile presso lo stesso prestatore e sono dati in prestito a imprese acquisitrici nel settore dell’edilizia principale.
Intepretazione dell’art. 38 cpv. 4 CNM e sua validità per il prestatore
L’art. 38 cpv. 4 CNM, dichiarato di obbligatorietà generale, prevede che i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei che nel relativo anno civile hanno prestato la loro opera per almeno sette mesi nella stessa impresa hanno diritto, come premio di fedeltà, a ulteriori giorni festivi retribuiti (al massimo due). L’articolo disciplina i presupposti del diritto ad ulteriori giorni festivi per un determinato gruppo di persone, ossia i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei. L’art. 38 cpv. 4 CNM è una disposizione salariale e disciplina il diritto a ulteriori giorni festivi retribuiti per un gruppo specifico di persone.
Nel CNM 2006 il cpv. 4 dell’art. 38 CNM è stato modificato: il termine ‘lavoratore stagionale’ è stato sostituito dai termini ‘lavoratori stagionali e dimoranti temporanei’. Il decreto del Consiglio federale del 13 agosto 2007 ha dichiarato l’obbligatorietà generale del capoverso 4 riformulato.
Secondo l’art. 20 cpv. 1 della legge sul collocamento (RS 823.11), se un’impresa acquisitrice è sottoposta ad un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, il prestatore deve rispettare, riguardo al lavoratore, le disposizioni di tale contratto concernenti il salario e la durata del lavoro. L’art. 48a cpv. 1 dell’ordinanza sul collocamento (RS 823.111) indica in dettaglio gli aspetti che le disposizioni concernenti il salario devono disciplinare.
I lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei dati in prestito ad imprese acquisitrici sottoposte al CNM di obbligatorietà generale hanno diritto ad ulteriori giorni festivi retribuiti se sono soddisfatti i seguenti requisiti: i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei devono essere impiegati per più di 7 mesi per anno civile presso lo stesso prestatore ed essere dati in prestito ad imprese acquisitrici nel settore dell’edilizia principale. Il diritto a ulteriori giorni festivi retribuiti matura quando tali giorni (al massimo due) cadono nelle settimane di Natale e Capodanno, sempre che non cadano in un giorno non lavorativo.
Alla luce di quanto precede, l’art. 38 cpv. 4 CNM deve essere applicato, in forza dell’art. 20 della legge sul collocamento (RS 823.11), anche al prestito di personale. La mancata applicazione di tale disposizione equivarrebbe a una violazione dell’art. 20 della legge sul collocamento e delle disposizioni del CNM di obbligatorietà generale. Inoltre comporterebbe una disparità di trattamento tra i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei impiegati da imprese edili e quelli assunti da aziende prestatrici.