CPSA 42/2003; confermato in CPSA 11/2015
30. Novembre -0001
Secondo l’art. 58 cpv. 2 per. 1 CNM DOG, per lavori sotterranei si intendono gallerie, cunicoli, caverne e pozzi la cui esecuzione, ampliamento o ricostruzione avviene sotto terra con il procedimento da minatore.
Per procedimento da minatore si intendono lavori sotterranei per i quali vengono impiegate persone indipendentemente dal fatto che siano eseguiti con l’avanzamento tradizionale, con frese, con frese puntuali, con lo scudo ecc.
Il microtunnelling è una speciale tecnologia di avanzamento che può essere utilizzata sia in terreni morbidi che nella roccia. Generalmente si usa in galleria senza l’ausilio di manodopera. In questo senso non è considerato procedimento da minatore conformemente a quanto precede, ma piuttosto un’attività del genio civile speciale.
Nel caso concreto occorre quindi verificare se l’avanzamento in galleria viene eseguito con o senza manodopera. Se si impiega manodopera, l’attività è considerata procedimento da minatore ai sensi dell’art. 58 CNM DOG e soggiace alle disposizioni di cui all’appendice 12 CNM (Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo «Convenzione per i lavori in sotterraneo»). Se invece il microtunnelling non prevede l’impiego di manodopera, trovano applicazione le disposizioni di cui all’appendice 13 CNM (Convenzione addizionale «Genio civile speciale»).