Applicazione delle disposizioni sui lavori in sotterraneo

Appendice 12 CNM DOG

Numero del documento

CPSA 48/2005

Data di pubbli­cazione

28. Novembre 2005

Versione

30. Novembre -0001

Sintesi

Il parere espone alcuni aspetti importanti da considerare in riferimento al campo di applicazione dell’appendice 12 CNM.

Il documento spiega in particolare perché la convenzione addizionale è applicabile non solo alle imprese che svolgono lavori in sotterraneo nel campo di applicazione del CNM, ma anche ai cantieri. Inoltre tratta la questione dei consorzi.

Decisione

Appendice 12: applicazione delle disposizioni sui lavori in sotterraneo

Qui di seguito sono esposti alcuni aspetti da considerare ed esaminare in riferimento al campo di applicazione dell’appendice 12.

Con decreto del Consiglio federale del 4 maggio 2001 è stata dichiarata l’obbligatorietà generale della convenzione per i lavori in sotterraneo del 15 dicembre 2000. Il 4 maggio 2004 è stata dichiarata quella della convenzione per i lavori in sotterraneo del 15 maggio 2003. Il combinato disposto dell’art. 2 cpv. 3 e 4 del DCF che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell’edilizia e del genio civile del 22 agosto 2003 e del DCF del 10 novembre 1998 recita:

«3 Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, stampate in grassetto, del CNM che figurano nell’allegato sono applicabili a tutte le imprese e parti di imprese e ai cottimisti indipendenti dell’edilizia, del genio civile, delle costruzioni stradali (comprese le pavimentazioni), dei lavori in sotterraneo […]»

4 Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano per i lavoratori delle imprese di cui al capoverso 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione), operanti nei cantieri e in ditte ausiliarie di imprese edili. […]»

Contrariamente a quanto afferma l’autore della domanda, i campi di applicazione del CNM e dell’appendice 12 del CNM si completano. Inoltre l’appendice 12 ha la precedenza rispetto al CNM. In questo contesto va peraltro rilevato che la convenzione per i lavori in sotterraneo prevede per la sua applicazione un ulteriore criterio. Mentre il CNM si basa sul criterio dell’impresa (imprese, parti di imprese e cottimisti indipendenti dell’edilizia, del genio civile…, dei lavori in sotterraneo…), la convenzione per i lavori in sotterraneo menziona sia le imprese che i cantieri.Nel DCF del 4 maggio 2004, l’art. 2 della convenzione per i lavori in sotterraneo stabilisce quanto segue:

«La presente convenzione addizionale vale per tutte le imprese e tutti i cantieri che eseguono lavori in sotterraneo nel campo di applicazione del CNM.»

Il termine «cantiere» nel senso inteso da questa disposizione implica anzitutto un criterio di luogo: la convenzione per i lavori in sotterraneo vale per tutti i cantieri in cui vengono svolti lavori in sotterraneo, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro sia sottoposto o no al CNM. Oltre a questo criterio, il termine «cantiere» sottintende un altro aspetto. La disposizione recita «cantieri che eseguono lavori in sotterraneo nel campo di applicazione del CNM». In linea di principio il cantiere è un luogo in cui si eseguono lavori edili. Un cantiere non è soggetto, bensì oggetto. Con questa formulazione, le parti contraenti della convenzione per i lavori in sotterraneo hanno incluso anche i consorzi e li hanno equiparati alle imprese. [Questa interpretazione coincide con la chiara volontà delle parti contraenti del CNM, esplicitata nell’appendice del decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al CNM 2000. In tale appendice si legge la seguente definizione: «NB: il termine «impresa» designa altresì il «datore di lavoro» (a termini di legge); ….»] In questo modo si è voluto tenere conto del fatto che i lavori in sotterraneo sono realizzati per lo più da diverse imprese organizzate in consorzi, i quali costituiscono strutture molto complesse e difficili da controllare.

Nel cantiere in questione la realizzazione dell’opera è stata affidata a un consorzio. In questo tipo di cantiere, più imprese si uniscono per realizzare insieme un grande progetto. A tal fine le imprese partecipanti sottopongono i propri lavoratori al potere direttivo del consorzio. Il singolo datore di lavoro perde dunque il proprio potere direttivo e cede i suoi obblighi al consorzio. Il consorzio implementa un’organizzazione propria, indipendente dalle imprese che lo compongono, e queste non hanno più alcuna influenza sull’orario di lavoro né sulla distribuzione dei turni. (A riguardo si vedano anche gli artt. 31, 32 e 33 CNM.)

Per effetto di questa organizzazione, che integra le imprese partecipanti ma anche i subappaltatori, il consorzio considera tutti i lavoratori, anche quelli dei subappaltatori, come persone che operano per suo conto. Di conseguenza è il consorzio a occuparsi della pianificazione globale del cantiere. Ed è anche il consorzio a delegare lavori a subappaltatori e non le imprese partecipanti. In tutti i contratti con i subappaltatori il consorzio figura infatti come parte contraente. A ciò si aggiunge che spesso i subappaltatori fanno anch’essi parte di consorzi costituiti da diverse imprese. Ne consegue un sistema estremamente complesso e intricato.

Quando effettua visite di controllo in questi grandi cantieri, la CP-LS tiene conto di tali circostanze e procede a una valutazione complessiva. Le disposizioni dei contratti di lavoro nell’ambito dei cantieri NFTA si fondano sulle disposizioni di legge relative all’aggiudicazione di commesse pubbliche, sulla loro attuazione a livello di contratto d’appalto e sulle disposizioni del CNM e della convenzione per i lavori in sotterraneo.

L’attività dei lavoratori dell’impresa sul cantiere deve essere controllata tenendo conto di questi aspetti. In qualità di subappaltatrice, l’impresa ha sottoposto i lavoratori impiegati sul cantiere alla struttura organizzativa del consorzio. I lavoratori lavorano secondo i turni prestabiliti e sono sottoposti al potere direttivo del consorzio. I lavori che svolgono sono strettamente legati all’attività edile. È peraltro consueto che i cosiddetti «lavori di officina» (esercizio, manutenzione e riparazione di macchine in cantieri sotterranei) siano eseguiti dalle imprese edili, per cui esse sono da considerarsi parti del consorzio. (Se ad esempio una fresa non funziona, l’attività è sospesa. Diversamente devono essere considerati la consegna e il montaggio di tali macchine.) In altre parole, per la manutenzione delle macchine nei grandi cantieri vengono impiegate intere squadre che lavorano a turni. Di regola le grandi imprese dispongono di reparti con personale d’officina, che sottostanno integralmente alle disposizioni del CNM (a riguardo si veda la disciplina corrispondente nell’appendice 15 CNM). Nello specifico si tratta della manutenzione e della riparazione di macchine da cantiere. In tale contesto va dunque verificato anche l’aspetto della concorrenza tra le disposizioni applicabili (a riguardo si veda appendice 12 art. 19 cpv. 2 CNM).

File

CPSA 48/2005
Il parere espone alcuni aspetti importanti da considerare in riferimento al campo di applicazione dell’appendice 12 CNM. Il documento spiega in particolare perché la convenzione addizionale è applicabile non solo alle imprese che svolgono lavori in sotterraneo nel campo di applicazione del CNM, ma anche ai cantieri. Inoltre tratta la questione dei consorzi.