Campo di applicazione aziendale e personale: imprese industriali e lavori di trasformazione nella propria impresa

Art. 2 cpv. 3 CNM DOG, art. 2 cpv. 4 CNM DOG

Numero del documento

CA-CPPS D 10/2002 e 11/2001

Data di pubbli­cazione

21. Ottobre 2002

Versione

30. Novembre -0001

Sintesi

1. In linea di principio le imprese industriali non rientrano nel campo di applicazione aziendale del CNM. Di conseguenza i loro lavoratori non sottostanno al campo di applicazione personale del CNM (art. 2 cpv. 4 CNM DOG).

2. Il CNM si applica alle imprese che eseguono lavori di costruzione di ogni tipo a titolo professionale e alle imprese che forniscono prestazioni edili a titolo professionale. Le imprese che impiegano lavoratori edili soltanto per l’esecuzione di lavori nel proprio interesse non sono soggette alle disposizioni del CNM.

Decisione

Campo di applicazione aziendale del CNM per imprese industriali e lavori di trasformazionenella propria impresa

In linea di principio le imprese industriali non rientrano nel campo di applicazione aziendale (art. 2 CNM). Dai fatti esposti si può dedurre che l’impresa industriale in questione esegue lavori di trasformazione al suo interno impiegando i propri lavoratori, che non rientrano quindi nel campo di applicazione personale del CNM (art. 3 CNM). Non si tratta di un’impresa o di una parte di impresa che lavora a titolo professionale nel settore della costruzione, per cui il CNM non trova applicazione.

Sul campo di applicazione aziendale la CA CPPS si è già espressa a più riprese. In riferimento alcaso qui trattato si rimanda alle conclusioni formulate nel parere D 11/2001:

«… A questo proposito si rileva tuttavia che il controllo interessa l’impresa e i lavoratori rientranti nel campo di applicazione aziendale e personale del CNM. Le disposizioni degli artt. 2-4 in correlato disposto con le disposizioni dell’appendice 7 CNM valgono quindi per tutte le imprese affiliate e aderenti e per tutti i lavoratori impiegati dalle stesse (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione). Il campo di applicazione di obbligatorietà generale è definito nel decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell’edilizia e del genio civile (art. 2 cpv. 3 e 4). Secondo tali disposizioni il CNM si applica in particolare alle imprese che eseguono lavori di costruzione di ogni tipo a titolo professionale e alle imprese che forniscono a titolo professionale prestazioni edili. Si tratta cioè di persone o imprenditori che offrono i propri servizi o quelli dei propri dipendenti per l’esecuzione dietro pagamento di lavori di costruzione, ma non di persone o imprenditori che assumono lavoratori edili soltanto per l’esecuzione di lavori nel proprio interesse. Un datore di lavoro o un’impresa rientrano nel campo di applicazione del CNM soltanto se questi presupposti sono soddisfatti…»

File

CA-CPPS D 10/2002 e 11/2001
1. In linea di principio le imprese industriali non rientrano nel campo di applicazione aziendale del CNM. Di conseguenza i loro lavoratori non sottostanno al campo di applicazione personale del CNM (art. 2 cpv. 4 CNM DOG). 2. Il CNM si applica alle imprese che eseguono lavori di costruzione di ogni tipo a titolo professionale e alle imprese che forniscono prestazioni edili a titolo professionale. Le imprese che impiegano lavoratori edili soltanto per l’esecuzione di lavori nel proprio interesse non sono soggette alle disposizioni del CNM.