CPSA 135/2015
30. Novembre -0001
Il presente caso riguarda un’impresa estera i cui lavoratori distaccati in Svizzera estraggono argilla per conto di un’azienda produttrice di laterizi. Per l’estrazione vengono utilizzati grossi escavatori, in parte di fabbricazione speciale, sviluppati appositamente per queste attività.
L’estrazione di argilla non rientra nel campo di applicazione aziendale del CNM DOG visto che non è un lavoro edile eseguito a titolo professionale ai sensi dell’articolo 1 lettera b dell’appendice 7 CNM.
Le parti contraenti hanno disciplinato dettagliatamente il campo di applicazione aziendale all’articolo 2 CNM e nella convenzione protocollare in complemento al campo di applicazione aziendale (appendice 7 CNM). Sebbene non siano state dichiarate d’obbligatorietà generale, le singole disposizioni riflettono la volontà delle parti contraenti.
Secondo l’articolo 1 lettera b dell’appendice 7 CNM, rientrano nel campo di applicazione aziendale le imprese che forniscono a titolo professionale prestazioni edili, le quali con o senza fornitura di materiali e componenti edili servono alla produzione, messa in funzione, manutenzione, modifica o demolizione di opere edili.
Ai sensi dell’articolo 1 lettera b dell’appendice 7, per decidere circa l’assoggettamento dell’estrazione di argilla occorre tenere conto dei lavori e dello scopo delle prestazioni fornite nel caso concreto.
Considerato che le aziende produttrici di laterizi non forniscono prestazioni edili a titolo professionale (nel senso di produzione, messa in funzione, manutenzione, modifica o demolizione di opere edili), la CPSA ritiene che nel presente caso l’estrazione di argilla ai fini esclusivi della produzione di tegole, seppur eseguita con grandi escavatori, non rientri nel campo di applicazione aziendale.