CPSA 25/2011
30. Novembre -0001
Secondo la prassi attualmente applicata dalla CPSA, è la sede dell’impresa acquisitrice ad essere determinante per il tempo di viaggio (art. 54 CNM) e il rimborso spese (art. 60 CNM DOG) da corrispondere ai dipendenti con un contratto di lavoro fisso a salario mensile o orario come pure ai collaboratori assunti temporaneamente attraverso un’agenzia di prestito di personale. Secondo la dottrina e la prassi, ciò vale anche per gli articoli 327a e 327b del Codice delle obbligazioni che contemplano disposizioni più severe.
Il comitato della CPSA conferma la prassi secondo cui la sede dell’impresa acquisitrice è determinante per il rimborso spese sia per i dipendenti con un contratto di lavoro fisso (a salario mensile e orario) sia per i collaboratori impiegati temporaneamente attraverso un’agenzia di prestito di personale.