Tempo di viaggio: aspetti legati alla retribuzione

Art. 54 CNM in combinato disposto con appendice 8 posizione 503 CNM DOG

Numero del documento

CPSA 59/2013 e 79/2013

Data di pubbli­cazione

26. Agosto 2013

Versione

30. Novembre -0001

Decisione

Il tempo di viaggio nel settore dell’edilizia principale è disciplinato all’art. 54 CNM. Sebbene questo articolo non sia dichiarato di obbligatorietà generale, nel settore della costruzione e nella prassi viene applicato anche alle imprese non affiliate alla SSIC allo scopo di garantire la parità di trattamento tra imprese affiliate e non affiliate (cfr. presa di posizione CPSA sul caso di riferimento 13/2007, pag. 3, pubblicata sul sito della CPSA). Secondo l’art. 54 CNM, la retribuzione del tempo di viaggio è collegata al salario individuale del singolo lavoratore, in quanto il tempo di viaggio deve essere indennizzato con il salario base se supera i 30 minuti al giorno. I dettagli sono riportati all’appendice 8 del CNM dichiarata di obbligatorietà generale.

1.    Pagamento forfettario del tempo di viaggio

Il calcolo del tempo di viaggio in base al salario base individuale del lavoratore esclude l’applicazione di un regime forfettario per l’insieme del personale (indipendentemente dalla ripartizione dei lavoratori nelle classi salariali e dalle differenze salariali). Il riferimento di cui all’appendice 8 CNM DOG (diritto al salario per le vacanze e alla parte di 13a mensilità) a un’indennità forfettaria in franchi anche per il tempo di viaggio (posizione 503) non significa, vista la chiara regola stabilita dall’art. 54 CNM, che il pagamento forfettario del tempo di viaggio possa essere ammesso su tale base.

2.    Il tempo di viaggio va indennizzato con il salario base più i supplementi per le vacanze e la 13a mensilità?

L’art. 54 cpv. 1 CNM prevede che il tempo di viaggio debba essere indennizzato con il salario base se supera i 30 minuti al giorno. La posizione 503 dell’appendice 8 CNM DOG stabilisce che il lavoratore ha diritto al salario per le vacanze e alla 13a mensilità sul tempo di viaggio.

Nella decisione D06/2001, la CA CPPS (oggi CPSA) aveva già stabilito che il tempo di viaggio doveva essere computato in ore e indennizzato con i supplementi per le vacanze e la 13a mensilità. (Nella decisione aveva inoltre indicato che il tempo di viaggio pagato non aveva nulla a che vedere con le ore di lavoro flessibili e che, di conseguenza, non doveva essere computato come tale. Il tempo di viaggio dev’essere rilevato separatamente e non va confuso con il tempo di lavoro.) Questa interpretazione è tuttora valida in sede di applicazione del CNM […].

3.    C’è una differenza tra l’indennizzo del tempo di viaggio di un lavoratore retribuito su base oraria e quello di un lavoratore retribuito su base mensile?

La posizione 503 dell’appendice 8 CNM DOG disciplina le modalità per il calcolo del diritto al salario percentuale per le vacanze e alla 13a mensilità. La nota n. 4 prevede una restrizione, in quanto stabilisce che il diritto al salario per le vacanze e alla 13a mensilità sussiste solo se il tempo di viaggio è calcolato in ore. In riferimento a questa posizione non hanno diritto al salario per le vacanze e alla 13a mensilità i lavoratori che percepiscono un salario mensile.

Vista la chiara enunciazione della nota 4 dell’appendice 8 CNM DOG, il calcolo del salario percentuale per le vacanze e della 13a mensilità in relazione al tempo di viaggio viene effettuato secondo modalità diverse: se il lavoratore è retribuito su base oraria, ha diritto al salario percentuale per le vacanze e alla 13a mensilità; se invece è retribuito su base mensile, non ha diritto a questi supplementi, in quanto questi sono compresi nel salario mensile.

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