CPSA 73/2015; rinvio a CPSA 33/1999; CA CPPS D 24/2001, CPSA 35/2008, CPSA 54/2011 e CPSA 122/2012
30. Novembre -0001
L’appendice 9 del CNM prevede che i salari base nella costruzione vengano calcolati per zone definite dal CNM in base al principio del luogo di origine, ossia il luogo di assunzione del lavoratore.
Il principio del luogo di origine vale anche per il personale a prestito.
Le parti contraenti hanno definito all’appendice 9 del CNM la ripartizione geografica dei salari base per zone (rossa, blu e verde). Questa soluzione, che prevede anche importi diversi, ha radici storiche.
La Commissione paritetica svizzera d’applicazione edilizia e genio civile (CPSA) ha confermato la prassi in vigore ormai da decenni secondo cui le zone salariali sono definite in base al principio del luogo di origine.
Determinante in questo senso è il luogo di assunzione, ossia – per quanto riguarda il settore dell’edilizia principale – il luogo geografico indicato nel contratto di lavoro individuale (deposito, sede dell’impresa o filiale oppure punto di raccolta) in cui il lavoratore deve presentarsi prima di iniziare il lavoro.
Le zone sono quindi definite in base al luogo di assunzione. In altre parole, il salario previsto nella zona del luogo di assunzione viene corrisposto anche per le prestazioni fornite in regioni rientranti in altre zone. Ciò è dettato non da ultimo da ragioni amministrative: in un settore che richiede numerose trasferte in altre zone non sarebbe infatti possibile versare un salario in base al luogo in cui viene fornita la prestazione. I costi vengono tuttavia compensati attraverso le disposizioni sul tempo di viaggio (art. 54 CNM) e sul rimborso spese (art. 60 CNM DOG).
Il principio del luogo di origine si applica specificamente al settore dell’edilizia principale in virtù del CNM. La legge federale sul mercato interno si fonda sullo stesso principio.
Occorre tuttavia rilevare che per i controlli eseguiti sui lavoratori distaccati (anche nell’edilizia principale) si applica il principio del luogo della prestazione, vale a dire che per il controllo delle condizioni lavorative e salariali fanno stato le disposizioni vigenti nel luogo in cui viene fornita la prestazione. Anche la legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub) fa riferimento al luogo della prestazione.
Nel settore dell’edilizia principale il principio del luogo di origine, ossia la sede dell’impresa, è applicabile anche per il personale a prestito. In merito, la CPSA osserva quanto segue nel caso di riferimento 25/2011 (e lo conferma in CPSA 122/2012 e, infine, in CPSA 139/2015):
«Secondo la prassi attualmente applicata dalla CPSA, è la sede dell’impresa acquisitrice ad essere determinante per il tempo di viaggio (art. 54 CNM) e il rimborso spese (art. 60 CNM DOG) da corrispondere ai dipendenti con un contratto di lavoro fisso a salario mensile o orario come pure ai collaboratori assunti temporaneamente attraverso un’agenzia di prestito di personale. Secondo la dottrina e la prassi, ciò vale anche per gli articoli 327a e 327b del Codice delle obbligazioni, che contemplano disposizioni più severe.
Il comitato della CPSA conferma la prassi secondo cui la sede dell’impresa acquisitrice è determinante per il rimborso spese sia per i dipendenti con un contratto di lavoro fisso (a salario mensile e orario) sia per i collaboratori impiegati temporaneamente attraverso un’agenzia di prestito di personale.»