CPSA 14/2013
30. Novembre -0001
Il Tribunale di appello del cantone di Zurigo è stato chiamato a giudicare la seguente situazione: nel contratto d’impiego, il datore di lavoro (un prestatore di personale) aveva convenuto come punto d’incontro la stazione di G. e come luogo di lavoro C. La questione era di valutare se il datore di lavoro dovesse corrispondere al lavoratore un’indennità di trasferta per il tragitto dal punto d’incontro al luogo di lavoro.
La sentenza del Tribunale di appello riporta considerazioni dettagliate sull’interpretazione degli artt. 23 e 54 CNM, in particolare sul concetto di ‘posto di raccolta’ di cui all’art. 54 CNM. L’autorità giudiziaria conclude che si parla di ‘posto di raccolta’ giusta l’art. 54 CNM quando il datore di lavoro riunisce i lavoratori in un determinato luogo convenuto contrattualmente per poi trasportarli tutti insieme verso un cantiere relativamente lontano. Se questi requisiti sono soddisfatti, il tempo di viaggio deve essere indennizzato nel caso in cui supera i 30 minuti al giorno.