CPSA 23/2004; CPSA 25/2013; CPSA 161/2015
30. Novembre -0001
L’art. 57 CNM è di obbligatorietà generale dal 1° gennaio 1999 e da allora non è più stato modificato. In un caso risalente al 2001, la Commissione professionale paritetica svizzera dell’edilizia e del genio civile (CPPS) ha preso posizione dettagliatamente su questo articolo e ha definito una scala per il supplemento da versare. La CPSA ha confermato questa prassi in diverse occasioni, segnatamente nei casi CPSA 23/2004, CPSA 25/2013 e 161/2015.
Nei casi CPSA 23/2004, CPSA 25/2013 e 161/2015, la CPSA ha confermato a più riprese l’interpretazione della CPPS risalente al 2001.
Condizioni per il supplemento salariale secondo l’art. 57 CNM DOG
In virtù dell’art. 57 CNM DOG viene corrisposto un supplemento salariale tra il 20% e il 50% per i lavori eseguiti nell’acqua o nel fango, ossia per i lavori che non possono essere svolti con calzature di lavoro normali o stivali di gomma bassi senza rischi per la salute del lavoratore. Il supplemento salariale è dovuto se, in un contesto normale, il fatto di non indossare stivali speciali può essere considerato dannoso per la salute.
Per contro, il semplice fatto di indossare stivali in assenza di acqua o fango e senza che vi sia un rischio per la salute del lavoratore non dà evidentemente diritto al supplemento di cui all’art. 57 CNM DOG.
Criteri per il calcolo del supplemento salariale
Se le condizioni di cui sopra sono adempiute, il supplemento salariale è determinato in base alla scala seguente:
La scala tiene conto della difficoltà e dei disagi del lavoro da svolgere nel caso concreto come pure degli abiti da lavoro speciali necessari per tale attività.