Promozione del lavoratore della classe salariale C alla classe salariale B dopo tre anni di attività quale lavoratore edile: indicazioni alle CPP in merito all’applicazione di questa nuova disposizione

Nuovo art. 42 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con art. 44 cpv. 1 CNM 2016-2018 DOG

Numero del documento

CPSA 85/2017; rinvio a CPSA 59/2017 e CPSA 62/2017; CPSA 74/2019

Data di pubbli­cazione

28. Agosto 2017

Versione

30. Novembre -0001

Decisione

Nuovo art. 42 cpv. 1 CNM 2016-2018 DOG (CA del 23 gennaio 2017, DOG in vigore dal 1° giugno 2017 secondo DCF del 2 maggio 2017)

Dal 1° giugno 2017, l’art. 42 cpv. 1 lett. a  stabilisce che la promozione dalla classe salariale C alla classe salariale B avviene di regola al più tardi dopo tre anni di attività quale lavoratore edile nella classe salariale C (compresi gli impieghi svolti tramite prestatori di personale). Se la qualifica ai sensi dell’art. 44 cpv. 1 CNM DOG si rivela insufficiente, l’impresa può rifiutare di concedere la promozione anche dopo la scadenza del termine summenzionato e negli anni successivi. In tal caso deve darne notifica alla Commissione professionale paritetica competente.

Se un lavoratore neoassunto dimostra di avere tre anni di attività quale lavoratore edile della classe salariale C, anche in questo caso la valutazione circa la sua promozione può avvenire dopo un anno di attività nella nuova impresa.

Indicazioni in merito all’applicazione

Per quanto riguarda l’applicazione del nuovo art. 42 cpv. 1 lett. a CNM 2016-2018 DOG, la CPSA ha stabilito quanto segue:

  • Ogni datore di lavoro del settore dell’edilizia principale è tenuto a qualificare i suoi lavoratori (compresi quelli della classe salariale C) nell’ultimo quadrimestre dell’anno civile ai sensi dell’art. 44 cpv. 1 CNM DOG.
  • L’art. 44 cpv. 1 CNM DOG non prevede requisiti formali per la qualifica dei lavoratori. Non essendo legata alla forma scritta (che è comunque raccomandata), la qualifica può avvenire oralmente.
  • Se i requisiti temporali di cui all’art. 42 cpv. 1 lett. a sono adempiuti (attività di 36 mesi con una percentuale lavorativa del 100%; in caso di nuova assunzione, la promozione può avvenire, in aggiunta al termine di 36 mesi, dopo un anno di attività con una percentuale lavorativa del 100%), il lavoratore della classe salariale C deve di regola essere promosso alla classe salariale B.
  • Il datore di lavoro che non concede la promozione perché il lavoratore non è sufficientemente qualificato deve informare la CPP in merito alla sua decisione. Non è invece tenuto a notificarle la qualifica.
  • In sede di valutazione dei requisiti temporali si devono considerare tutti gli anni di esperienza del lavoratore, quindi anche quelli maturati prima dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà generale di questa disposizione.
  • Non rientra nelle competenze della CPP verificare il contenuto di una qualifica. La decisione di concedere o rifiutare una promozione a un lavoratore può essere presa solo dal datore di lavoro.

Indicazione in merito alla notifica della decisione di non promuovere un lavoratore

L’impresa è tenuta a informare la CPP sulla decisione di non promuovere un lavoratore non solo alla scadenza del primo periodo previsto dall’art. 42 CNM, ma anche negli anni successivi, dopo il colloquio annuale. Si raccomanda di comunicare la decisione di non promuovere un lavoratore con l’apposito modulo.

File

Allegati
CPSA 85/2017; rinvio a CPSA 59/2017 e CPSA 62/2017; CPSA 74/2019