CPSA 85/2017; rinvio a CPSA 59/2017 e CPSA 62/2017; CPSA 74/2019
30. Novembre -0001
Nuovo art. 42 cpv. 1 CNM 2016-2018 DOG (CA del 23 gennaio 2017, DOG in vigore dal 1° giugno 2017 secondo DCF del 2 maggio 2017)
Dal 1° giugno 2017, l’art. 42 cpv. 1 lett. a stabilisce che la promozione dalla classe salariale C alla classe salariale B avviene di regola al più tardi dopo tre anni di attività quale lavoratore edile nella classe salariale C (compresi gli impieghi svolti tramite prestatori di personale). Se la qualifica ai sensi dell’art. 44 cpv. 1 CNM DOG si rivela insufficiente, l’impresa può rifiutare di concedere la promozione anche dopo la scadenza del termine summenzionato e negli anni successivi. In tal caso deve darne notifica alla Commissione professionale paritetica competente.
Se un lavoratore neoassunto dimostra di avere tre anni di attività quale lavoratore edile della classe salariale C, anche in questo caso la valutazione circa la sua promozione può avvenire dopo un anno di attività nella nuova impresa.
Indicazioni in merito all’applicazione
Per quanto riguarda l’applicazione del nuovo art. 42 cpv. 1 lett. a CNM 2016-2018 DOG, la CPSA ha stabilito quanto segue:
Indicazione in merito alla notifica della decisione di non promuovere un lavoratore
L’impresa è tenuta a informare la CPP sulla decisione di non promuovere un lavoratore non solo alla scadenza del primo periodo previsto dall’art. 42 CNM, ma anche negli anni successivi, dopo il colloquio annuale. Si raccomanda di comunicare la decisione di non promuovere un lavoratore con l’apposito modulo.