CPSA 132/2013; precisazione di CPSA 22/2007
30. Novembre -0001
Consentire di cucinare presso il cantiere o offrire pasti a prezzo ridotto non costituiscono misure sufficienti per soddisfare il requisito di pasto sufficiente ai sensi dell’art. 60 cpv. 2 CNM DOG. In entrambi i casi il datore di lavoro deve versare ai lavoratori l’indennità per il pranzo secondo l’art. 60 cpv. 2 CNM DOG.
Nella presa di posizione (CPSA 22/2007 – consultabile nella biblioteca), la CPSA ha stabilito i seguenti principi in merito all’indennità per il pranzo ai sensi dell’art. 60 cpv. 2 CNM DOG:
«Se al momento del pranzo il lavoratore non sia riportato dal datore di lavoro al luogo di assunzione, se inoltre il lavoratore non abbia una pausa di almeno 30 minuti dal lavoro (…) e se il datore di lavoro non mette a disposizione un pasto sufficiente – ad esempio un pranzo in un ristorante – allora si applicano le norme del CCL locale. In conformità all’art. 60 cpv. 2 CNM devono però essere corrisposti al lavoratore almeno CHF (…) per il pranzo.
Questo significa che:
Nel caso di riferimento 132/2013 la CPSA ha formulato nuove precisazioni in merito all’indennità per il pranzo:
La situazione è diversa se il datore di lavoro paga integralmente al lavoratore un pasto caldo in una mensa: in tal caso il lavoratore non ha diritto all’indennità per il pranzo.