Precisazioni sulla determinazione dell’indennità per il pranzo, specie in relazione al concetto di «pasto sufficiente»

Art. 60 n. 2 CNM DOG

Numero del documento

CPSA 132/2013; precisazione di CPSA 22/2007

Data di pubbli­cazione

28. Ottobre 2013

Versione

30. Novembre -0001

Sintesi

Consentire di cucinare presso il cantiere o offrire pasti a prezzo ridotto non costituiscono misure sufficienti per soddisfare il requisito di pasto sufficiente ai sensi dell’art. 60 cpv. 2 CNM DOG. In entrambi i casi il datore di lavoro deve versare ai lavoratori l’indennità per il pranzo secondo l’art. 60 cpv. 2 CNM DOG.

Decisione

Nella presa di posizione (CPSA 22/2007 – consultabile nella biblioteca), la CPSA ha stabilito i seguenti principi in merito all’indennità per il pranzo ai sensi dell’art. 60 cpv. 2 CNM DOG:

«Se al momento del pranzo il lavoratore non sia riportato dal datore di lavoro al luogo di assunzione, se inoltre il lavoratore non abbia una pausa di almeno 30 minuti dal lavoro (…) e se il datore di lavoro non mette a disposizione un pasto sufficiente – ad esempio un pranzo in un ristorante – allora si applicano le norme del CCL locale. In conformità all’art. 60 cpv. 2 CNM devono però essere corrisposti al lavoratore almeno CHF (…) per il pranzo.

Questo significa che:

  1. a) l’azienda provvede nel limite del possibile a mettere a disposizione un pasto sufficiente (pasto caldo in mensa / al ristorante);
  2. b) in mancanza di questa possibilità (mensa) o se i lavoratori non possono rientrare per il pranzo a casa o al luogo di assunzione, deve essere versata loro un’indennità per il pranzo.»

Nel caso di riferimento 132/2013 la CPSA ha formulato nuove precisazioni in merito all’indennità per il pranzo:

  • Mettere a disposizione nel cantiere un container munito di forno a microonde e/o consentire al lavoratore di pcucinare non soddisfa il requisito di «pasto sufficiente». Dando la possibilità di cucinare presso il cantiere, il datore di lavoro crea semplicemente i presupposti affinché il lavoratore possa prepararsi un pasto caldo. Non viene quindi messo a disposizione un pasto in quanto tale, visto che è il lavoratore stesso a doversene occupare. Il requisito di pasto sufficiente ai sensi dell’art. 60 cpv. 2 CNM DOG non è quindi soddisfatto e il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’indennità per il pranzo.
  • Se il datore di lavoro mette a disposizione una mensa nel luogo d’assunzione e garantisce al lavoratore una pausa di almeno mezz’ora per il pranzo, l’indennità per il pranzo non è dovuta, a prescindere dal fatto che la mensa proponga o no un pasto a prezzo ridotto.
  • Se il datore di lavoro dà al lavoratore la possibilità di consumare un pasto a prezzo ridotto in una mensa che si trova in un luogo diverso da quello di assunzione, le spese a carico del lavoratore non sono assunte (integralmente) dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve versare l’indennità per il pranzo secondo l’art. 60 cpv. 2 CNM DOG.

La situazione è diversa se il datore di lavoro paga integralmente al lavoratore un pasto caldo in una mensa: in tal caso il lavoratore non ha diritto all’indennità per il pranzo.

File

CPSA 132/2013; precisazione di CPSA 22/2007
Consentire di cucinare presso il cantiere o offrire pasti a prezzo ridotto non costituiscono misure sufficienti per soddisfare il requisito di pasto sufficiente ai sensi dell’art. 60 cpv. 2 CNM DOG. In entrambi i casi il datore di lavoro deve versare ai lavoratori l’indennità per il pranzo secondo l’art. 60 cpv. 2 CNM DOG.