Pagamento delle ore supplementari prima della fine di marzo secondo l’art. 26 cpv. 4 CNM DOG

Art. 26 cpv. 4 CNM DOG

Numero del documento

CPSA 115/2015; rinvio a CPSA 53/2012, 54/2012, 33/2013

Data di pubbli­cazione

31. Marzo 2015

Versione

30. Novembre -0001

Sintesi

Modifica dell’art. 26 cpv. 4 CNM 2019 – 2022 DOG (CA del 3 dicembre 2018, DOG per 1 maggio 2019 ai sensi del DCF del 2 aprile 2019)

L’art. 26 cpv. 4 CNM DOG 2019 – 2022 prevede adesso che il saldo delle ore supplementari sia completamente azzerato entro fine aprile di ogni anno (…). La normativa precedente stabiliva il termine di fine marzo invece che quello attuale di fine aprile.

Secondo l’art. 26 cpv. 4 CNM DOG, il saldo delle ore supplementari dev’essere completamente azzerato entro la fine di marzo dell’anno successivo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, il saldo rimanente deve essere retribuito a fine marzo con il salario base e un supplemento del 25 per cento.

Le ore supplementari devono essere retribuite con un supplemento del 25 per cento ai sensi dell’art. 26 cpv. 4 CNM DOG anche nel caso in cui il saldo viene pagato prima della fine di marzo dell’anno successivo (invece di essere compensato con tempo libero di pari durata).

Decisione

L’art. 26 cpv. 3 CNM DOG prevede che il saldo delle ore supplementari dovrebbe essere compensato con tempo libero di pari durata. Se ciò non è possibile, l’art. 26 cpv. 4 CNM DOG stabilisce che il saldo rimanente dev’essere retribuito entro la fine di marzo con il salario base e un supplemento del 25 per cento.

La CPSA si è già occupata a più riprese della questione della compensazione e/o del pagamento del saldo delle ore supplementari dopo la fine di marzo (cfr. in particolare i casi di riferimento CPSA 33/2013, 53/2012 e 54/2012 pubblicati nella biblioteca).

Se il datore di lavoro paga il saldo delle ore supplementari prima del 31 marzo dell’anno successivo (art. 26 cpv. 3 CNM DOG) anziché farlo compensare con tempo libero di pari durata, non può limitarsi a pagare le ore supplementari con il salario base. Le ore supplementari danno infatti diritto a un supplemento del 25 per cento ai sensi dell’art. 26 cpv. 4 CNM DOG anche se vengono retribuite prima della fine di marzo dell’anno successivo.

La CPSA non ha deciso in che misura un simile caso può costituire una violazione dell’art. 26 cpv. 3 o 4 CNM DOG.

File

CPSA 115/2015; rinvio a CPSA 53/2012, 54/2012, 33/2013
Modifica dell’art. 26 cpv. 4 CNM 2019 – 2022 DOG (CA del 3 dicembre 2018, DOG per 1 maggio 2019 ai sensi del DCF del 2 aprile 2019) L’art. 26 cpv. 4 CNM DOG 2019 – 2022 prevede adesso che il saldo delle ore supplementari sia completamente azzerato entro fine aprile di ogni anno (…). La normativa precedente stabiliva il termine di fine marzo invece che quello attuale di fine aprile. Secondo l’art. 26 cpv. 4 CNM DOG, il saldo delle ore supplementari dev’essere completamente azzerato entro la fine di marzo dell’anno successivo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, il saldo rimanente deve essere retribuito a fine marzo con il salario base e un supplemento del 25 per cento. Le ore supplementari devono essere retribuite con un supplemento del 25 per cento ai sensi dell’art. 26 cpv. 4 CNM DOG anche nel caso in cui il saldo viene pagato prima della fine di marzo dell’anno successivo (invece di essere compensato con tempo libero di pari durata).