Nessun diritto a una classe salariale superiore in caso di aggiornamento professionale di un lavoratore titolare di un CFC che esercita il mestiere imparato in un’impresa affine sottoposta al CNM

Art. 2 n. 2.2 appendice 15 CNM

Numero del documento

CPSA 55/2016

Data di pubbli­cazione

8. Giugno 2016

Versione

30. Novembre -0001

Sintesi

Secondo l’art. 2 n. 2.2 appendice 15 CNM, i lavoratori che hanno assolto una formazione professionale riconosciuta dall’UFFT e che lavorano in imprese affini al settore principale della costruzione sono assegnati alla classe salariale Q (lavoratori diplomati), sempre che le imprese che li impiegano siano sottoposte al CNM. Un lavoratore titolare di un CFC che ha maturato un’esperienza di tre anni nella sua professione rientra quindi nella classe salariale Q (secondo l’art. 2 n. 2.2 appendice 15) se è impiegato per svolgere il mestiere imparato nell’impresa di costruzione o nell’impresa affine. A titolo esemplificativo, gli elettromeccanici, i meccanici, i fabbri-tubisti, i conducenti di autocarri o i falegnami (elenco non esaustivo) sono assegnati alla classe salariale Q se esercitano il mestiere imparato.

Se al termine di un apprendistato il lavoratore assolve un aggiornamento professionale secondo l’art. 2 n. 2.2 appendice 15 CNM per accedere a una funzione con compiti direttivi nel mestiere imparato, tale aggiornamento non gli dà diritto a una classe salariale superiore nell’ambito del CNM.

In ogni caso occorre appurare se il lavoratore, in ragione della funzione effettivamente ricoperta all’interno dell’impresa, svolga compiti direttivi che giustificano l’assegnazione a una classe salariale superiore (capo squadra, capo muratore o capo fabbrica, funzioni che non rientrano tuttavia nel campo di applicazione personale del CNM).

File

CPSA 55/2016
Secondo l’art. 2 n. 2.2 appendice 15 CNM, i lavoratori che hanno assolto una formazione professionale riconosciuta dall’UFFT e che lavorano in imprese affini al settore principale della costruzione sono assegnati alla classe salariale Q (lavoratori diplomati), sempre che le imprese che li impiegano siano sottoposte al CNM. Un lavoratore titolare di un CFC che ha maturato un’esperienza di tre anni nella sua professione rientra quindi nella classe salariale Q (secondo l’art. 2 n. 2.2 appendice 15) se è impiegato per svolgere il mestiere imparato nell’impresa di costruzione o nell’impresa affine. A titolo esemplificativo, gli elettromeccanici, i meccanici, i fabbri-tubisti, i conducenti di autocarri o i falegnami (elenco non esaustivo) sono assegnati alla classe salariale Q se esercitano il mestiere imparato. Se al termine di un apprendistato il lavoratore assolve un aggiornamento professionale secondo l’art. 2 n. 2.2 appendice 15 CNM per accedere a una funzione con compiti direttivi nel mestiere imparato, tale aggiornamento non gli dà diritto a una classe salariale superiore nell’ambito del CNM. In ogni caso occorre appurare se il lavoratore, in ragione della funzione effettivamente ricoperta all’interno dell’impresa, svolga compiti direttivi che giustificano l’assegnazione a una classe salariale superiore (capo squadra, capo muratore o capo fabbrica, funzioni che non rientrano tuttavia nel campo di applicazione personale del CNM).