Nel caso di una succursale con personale proprio in un Cantone diverso da quello in cui si trova la sede principale, sono considerate festività i giorni festivi in vigore in loco; tale succursale può allestire und propriocalendario di lavoro

Art. 25 CNM DOG

Numero del documento

CPSA 135/2023; si rinvia a CPSA

Data di pubbli­cazione

20. Novembre 2023

Versione

30. Novembre -0001

Sintesi

Una succursale con personale proprio in un Cantone diverso da quello in cui si trova la sede principale è considerata un’impresa ai sensi dell’art. 25 CNM DOG. Essa può allestire un proprio calendario di lavoro (CL) per i propri dipendenti, che tenga conto delle circostanze locali (con particolare riferimento ai giorni festivi ivi vigenti).

In linea di principio, l’approvazione del CL della succursale e della filiale compete alla CPP del luogo in cui si trova la sede principale.

Se, su richiesta della sede principale, la succursale o la filiale viene gestita come entità autonoma soggetta al CNM, il calendario di lavoro deve essere presentato alla CPP del luogo in cui si trova la succursale o la filiale per la revisione e l’approvazione.

Decisione

L’art. 25 cpv. 1 terza frase CNM DOG prevede che, se l’impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, vada applicato il calendario sezionale in vigore nel luogo d’impiego.

La CPSA ritiene che il termine «impresa» non debba necessariamente essere correlato alla sede principale di una ditta. Anche una succursale (con personale proprio in un Cantone diverso da quello in cui si trova la sede principale) costituisce un’impresa ai sensi dell’art. 25 CNM DOG e può quindi allestire per i propri dipendenti con luogo di assunzione «succursale» un proprio calendario di lavoro che tenga conto delle specificità locali (con particolare riferimento ai giorni festivi).

Il CNM non chiarisce in modo esaustivo la questione della competenza dell’esame del CL di una succursale situata in un Cantone diverso da quello in cui si trova la sede principale. A tale riguardo, l’art. 25 cpv. 1 quinta e ultima frase CNM DOG prevede unicamente che il calendario di lavoro aziendale non possa superare i limiti fissati dalla Commissione professionale paritetica (fascia di oscillazione) e che debba essere consegnato a detta Commissione entro metà maggio.

La CPSA precisa in questo contesto che, qualora la succursale o la filiale non sia gestita come entità autonoma soggetta al CNM (parte d’impresa), essa deve esibire il proprio CL alla CPP del luogo in cui si trova la sede principale per la revisione o l’approvazione. Spetta infatti alla CPP del luogo in cui si trova la sede principale decidere nell’ambito di un’eventuale procedura di controllo (art. 76 cpv. 5 CNM DOG).

Tuttavia, qualora la sede principale abbia richiesto la registrazione di una succursale o di una filiale e la succursale o la filiale sia registrata nella banca dati SIAC come entità autonoma soggetta al CNM, il calendario di lavoro deve essere esibito alla CPP del luogo in cui si trova la succursale o la filiale per la revisione o l’approvazione. Alla CPP del luogo in cui si trova la succursale o la filiale incombe anche la competenza decisionale e di controllo.

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CPSA 135/2023; si rinvia a CPSA
Una succursale con personale proprio in un Cantone diverso da quello in cui si trova la sede principale è considerata un’impresa ai sensi dell’art. 25 CNM DOG. Essa può allestire un proprio calendario di lavoro (CL) per i propri dipendenti, che tenga conto delle circostanze locali (con particolare riferimento ai giorni festivi ivi vigenti). In linea di principio, l’approvazione del CL della succursale e della filiale compete alla CPP del luogo in cui si trova la sede principale. Se, su richiesta della sede principale, la succursale o la filiale viene gestita come entità autonoma soggetta al CNM, il calendario di lavoro deve essere presentato alla CPP del luogo in cui si trova la succursale o la filiale per la revisione e l’approvazione.