CPSA 123/2012
17. Settembre 2024
Dopo la scadenza della DOG CNM e in osservanza dei termini di disdetta, un datore di lavoro del settore dell’edilizia e del genio civile licenzia un suo dipendente che, a causa di un grave infortunio, è in incapacità lavorativa da diversi mesi e percepisce indennità giornaliere dell’assicurazione contro gli infortuni. L’art. 21 CNM stabilisce tuttavia che dopo il periodo di prova il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Sebbene il CNM non fosse più di obbligatorietà generale dalla fine del 2011, il CNM 2008 si applicava ancora ai rapporti di lavoro in corso dopo la scadenza della DOG (cfr. DTF 130 III 19 in allegato). Per cambiare le disposizioni del contratto collettivo occorreva una disdetta causata da modifica del contratto di lavoro. Siccome il lavoratore, secondo il CNM 2008, non poteva essere licenziato nel periodo in cui percepiva prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, una tale disdetta non era però possibile. Un lavoratore non può quindi essere licenziato in un periodo senza DOG.