Le ore supplementari ai sensi dell’art. 26 CNM corrispondono al «lavoro straordinario» di cui alla posizione 501 dell’appendice 8 CNM DOG

Art. 26 CNM in combinato disposto con appendice 8 posizione 501 CNM DOG

Numero del documento

CPSA 79/2013

Data di pubbli­cazione

26. Agosto 2013

Versione

30. Novembre -0001

Sintesi

A titolo preliminare occorre precisare che a seguito di varie modifiche delle disposizioni sull’orario di lavoro, nel CNM 2006 il termine «ore flessibili» è stato sostituito con il termine «ore supplementari». Dall’adozione del decreto di base del 10 novembre 1998, l’appendice 8 CNM DOG non è stata adeguata alla nuova terminologia né alle modifiche apportate nel CNM 2006. Il termine «ore supplementari» di cui all’art. 26 CNM corrisponde quindi al «lavoro straordinario» di cui alla posizione 501 dell’appendice 8 CNM DOG.

Conformemente alla posizione 501 dell’appendice 8 CNM DOG, sulle ore supplementari ai sensi dell’art. 26 CNM vanno corrisposti i supplementi «salario percentuale per le vacanze» e «13a mensilità». Va tuttavia considerato che secondo la nota 4 dell’appendice, tali supplementi sono corrisposti unicamente ai lavoratori retribuiti su base oraria e non a quelli retribuiti con salario mensile.

Decisione

1.    Ore supplementari secondo l’art. 26 cpv. 1 CNM e concetto di «lavoro straordinario» di cui alla posizione 501 dell’appendice 8 CNM DOG

Per ore supplementari si intendono le ore di lavoro prestate in più della durata del lavoro convenuta, usuale o stabilita mediante contratto normale o contratto collettivo e rese necessarie dalle circostanze (cfr. art. 321c cpv. 1 CO). Secondo le disposizioni vigenti del CNM, sono considerate ore supplementari le ore prestate in più rispetto all’orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro (art. 26 cpv. 1). Il termine «lavoro straordinario» figura nelle disposizioni sulla protezione dei lavoratori della legge sul lavoro (LL). Per lavoro straordinario si intendono le ore di lavoro prestate in più della durata massima settimanale stabilita all’art. 9 LL.

Nel CNM viene utilizzato sistematicamente il termine «ore supplementari»; il termine «lavoro straordinario» ricorre solo alla posizione 501 dell’appendice 8 CNM DOG. Come già rilevato, la terminologia utilizzata nell’appendice non è stata aggiornata dall’adozione del decreto di base del 1998. Questo significa che il termine «lavoro straordinario» di cui alla posizione 501 dell’appendice 8 CNM DOG non fa riferimento al concetto utilizzato nella legge sul lavoro, bensì rinvia alle ore supplementari di cui all’art. 26 CNM. Ciò corrisponde del resto alla prassi di calcolo adottata in sede di applicazione. Dato che l’appendice 8 CNM DOG non distingue tra lavoro supplementare e lavoro straordinario, la posizione 501 si applica alle ore supplementari.

2.    Il lavoro supplementare va indennizzato con il salario base oppure con il salario base più i supplementi per le vacanze e la 13a mensilità?

La posizione 501 dell’appendice 8 CNM DOG stabilisce che il lavoratore ha diritto al salario percentuale per le vacanze e alla 13a mensilità sui supplementi che gli vengono corrisposti per le ore supplementari prestate. In varie decisioni la CPSA ha calcolato le ore supplementari su questa base (da ultimo nei casi di riferimento 65/2013 e 99/2012).

3.    C’è una differenza tra l’indennizzo delle ore supplementari di un lavoratore retribuito su base oraria e l’indennizzo di un lavoratore retribuito su base mensile?

Vista la chiara enunciazione della nota 4 dell’appendice 8 CNM DOG, il calcolo del salario percentuale per le vacanze e della 13a mensilità in relazione alle ore supplementari viene effettuato secondo modalità diverse: se il lavoratore è retribuito su base oraria, ha diritto al salario percentuale per le vacanze e alla 13a mensilità; se invece è retribuito su base mensile, non ha diritto a questi supplementi.

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CPSA 79/2013
A titolo preliminare occorre precisare che a seguito di varie modifiche delle disposizioni sull’orario di lavoro, nel CNM 2006 il termine «ore flessibili» è stato sostituito con il termine «ore supplementari». Dall’adozione del decreto di base del 10 novembre 1998, l’appendice 8 CNM DOG non è stata adeguata alla nuova terminologia né alle modifiche apportate nel CNM 2006. Il termine «ore supplementari» di cui all’art. 26 CNM corrisponde quindi al «lavoro straordinario» di cui alla posizione 501 dell’appendice 8 CNM DOG. Conformemente alla posizione 501 dell’appendice 8 CNM DOG, sulle ore supplementari ai sensi dell’art. 26 CNM vanno corrisposti i supplementi «salario percentuale per le vacanze» e «13a mensilità». Va tuttavia considerato che secondo la nota 4 dell’appendice, tali supplementi sono corrisposti unicamente ai lavoratori retribuiti su base oraria e non a quelli retribuiti con salario mensile.