Giorni festivi indennizzabili secondo il principio della sede dell’impresa

Art. 38 cpv. 1 CNM, art. 27 cpv. 1 CNM

Numero del documento

CPSA 35/2008

Data di pubbli­cazione

20. Ottobre 2008

Versione

30. Novembre -0001

Sintesi

Devono essere fissati almeno otto giorni indennizzabili all’anno, a condizione che cadano in un giorno di lavoro. Un lavoratore di un’azienda edile con sede nel cantone X ha diritto a un’indennità per tutti i giorni festivi validi in tale cantone. Se in uno di questi giorni deve lavorare in un altro cantone, tale ‘giorno lavorativo’ è riconosciuto come ‘lavoro domenicale’.

Decisione

L’indennizzo dei giorni festivi secondo il principio della sede aziendale vale anche per il prestito di personale

L’interpretazione dell’art. 38 cpv. 1 solleva regolarmente domande sulla determinazione dei giorni festivi. In riferimento ai giorni festivi indennizzabili, l’articolo appena citato stabilisce che i lavoratori hanno diritto ad un’indennità per perdita di salario in determinati giorni festivi che ricorrono in giorni di lavoro. Le parti contrattuali locali devono fissare nel CCL locale o in accordi le festività da indennizzare: almeno otto giorni all’anno, a condizione che cadano in un giorno di lavoro. In questo contesto si rinvia anche all’art. 27 cpv. 1 CNM 2008, in cui sono stabiliti i giorni non lavorativi. Qui è inoltre stabilito che nei giorni festivi cantonali e ufficiali nonché il 1° agosto non si lavora.

Un lavoratore di un’azienda edile con sede nel cantone X ha diritto ad un’indennità per tutti i giorni festivi validi in tale cantone. Se in uno di questi giorni deve lavorare in un altro cantone, tale ‘giorno lavorativo’ è riconosciuto come ‘lavoro domenicale’.

In virtù dell’art. 20 della legge federale sul collocamento e il personale a prestito (RS 823.11), l’art. 38 cpv. 1 e l’art. 27 cpv. 1 CNM valgono anche per la fornitura di personale a prestito. La mancata applicazione delle disposizioni costituirebbe una violazione dell’art. 20 della legge federale sul collocamento e il personale a prestito e delle disposizioni del CNM dichiarate di obbligatorietà generale. In tal caso vi sarebbe anche una disparità di trattamento tra i lavoratori impiegati da imprese edili e quelli assunti da ditte di fornitura di personale a prestito.

File

CPSA 35/2008
Devono essere fissati almeno otto giorni indennizzabili all’anno, a condizione che cadano in un giorno di lavoro. Un lavoratore di un’azienda edile con sede nel cantone X ha diritto a un’indennità per tutti i giorni festivi validi in tale cantone. Se in uno di questi giorni deve lavorare in un altro cantone, tale ‘giorno lavorativo’ è riconosciuto come ‘lavoro domenicale’.