CPSA 89/2008
30. Novembre -0001
Con la norma dell’art. 38 cpv. 1 per. 2, le parti contraenti del CNM affidano alle parti contraenti locali la determinazione dei giorni festivi nella loro area di competenza con riguardo alle circostanze ed esigenze locali. Quando allestiscono il calendario di lavoro sezionale, le CPP devono tenere conto dei giorni festivi stabiliti dalle parti contraenti locali (art. 25 cpv. 1 CNM 2008).
Interpretazione dell’art. 38 cpv. 1 CNM: fissazione dei giorni festivi nel calendario dell’orario di lavoro (c.d. calendario di lavoro) sezionale
L’interpretazione dell’art. 38 cpv. 1 solleva regolarmente interrogativi sulla determinazione dei giorni festivi. In riferimento ai giorni festivi da indennizzare è stabilito che i lavoratori hanno diritto ad un’indennità per perdita di salario in determinati giorni festivi, che ricorrono in giorni lavorativi. Le parti contraenti locali devono fissare nel CCL locale o in accordi separati le festività da retribuirsi; si tratta di almeno otto giorni all’anno, a condizione che cadano in un giorno di lavoro. In questo contesto si può rinviare anche all’art. 27 cpv. 1 CNM 2008, in cui sono stabiliti i giorni non lavorativi. Qui è inoltre stabilito che nei giorni festivi cantonali e ufficiali nonché il 1 agosto non si lavora (cfr. parere sulla Homepage, numero di referenza CPSA 35/2008 pag. 1).
Con la norma dell’art. 38 cpv. 1 per. 2, le parti contraenti del CNM affidano alle parti contraenti locali nella loro area di competenza la determinazione dei giorni festivi con riguardo alle circostanze ed esigenze locali. Ovviamente deve essere tenuto in conto che il numero dei giorni festivi che cadono in un giorno di lavoro può variare da un anno all’altro. A tal proposito bisogna rinviare all’art. 10 cpv. 3 lett. d CNM e consigliare alle parti contraenti locali di determinare annualmente i giorni festivi. Per la redazione del calendario di lavoro sezionale le CPP devono osservare i giorni festivi individuati dalle parti contraenti locali (art. 25 cpv. 1 CNM 2008).
In questa sede va rilevato che, pur non essendo di obbligatorietà generale, le regole stabilite dalle parti contraenti locali vincolano anche le aziende non affiliate in forza del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR) del 16 dicembre 1966, abbreviato in Patto ONU I. Il Patto ONU I è stato nel frattempo ratificato da 106 Paesi, tra cui la Repubblica federale di Germania (17 dicembre 1973),l’Austria (10 dicembre 1977) e la Svizzera (18 settembre 1992). Nell’art. 7 del Patto ONU I, i Paesi firmatari riconoscono il diritto di ogni individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro. Tra queste rientra anche, secondo il cpv. 1 lett. d di questa disposizione, la remunerazione dei giorni festivi stabiliti per legge.