Esclusione dei lavori di impermeabilizzazione e isolamento di tetti piani, balconi e terrazze dal campo di applicazione aziendale del CNM

Art. 2 lett. e CNM DOG

Numero del documento

CPSA 34/2015

Data di pubbli­cazione

18. Maggio 2015

Versione

18.05.2015 – 30. Novembre -0001

Sintesi

I lavori di impermeabilizzazione e isolamento di tetti piani, balconi e terrazze non rientrano nel campo di applicazione aziendale del CNM.

Decisione

I lavori di impermeabilizzazione e isolamento di tetti piani, balconi e terrazze non rientrano nel campo di applicazione aziendale del CNM DOG.

Questa constatazione risulta già dal CNM 2000 che, nella descrizione del campo di applicazione aziendale, includeva solo le imprese attive nell’impermeabilizzazione e nell’isolamento di superfici di tamponamento in senso lato. In analogia a questa disposizione va inteso anche il campo di applicazione aziendale di cui all’art. 2 lett. e CCL PEAN.

Ciò significa che le imprese attive nella realizzazione di superfici di tamponamento non rientrano nel campo di applicazione aziendale del CNM. Per superfici di tamponamento si intendono: tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico). Questo aspetto è stato spiegato nella convenzione che precisa i campi di applicazione aziendali stipulata tra le parti contraenti del CNM e del CCL per il ramo dei copritetto e dei costruttori di facciate del 18 agosto 2008 (cfr. allegato).

L’articolo 1 di questa convenzione precisa il campo di applicazione del CNM nel senso che esclude esplicitamente le imprese che realizzano superfici di tamponamento. L’articolo 3 definisce in modo dettagliato il termine superfice di tamponamento.

Questa precisazione figura anche nel CNM 2012-2015 che riprende alla lettera il tenore del CCL PEAN (cfr. DCF del 15 gennaio 2013, cif. II, art. 2 cpv. 3 lett. d e e).

Per stabilire se nel caso specifico un’impresa è effettivamente sottoposta al CNM, ci si basa sui criteri di cui all’articolo 2bis CNM, soprattutto se si tratta di un’impresa mista.

Occorre rilevare che il CCL per il ramo dei copritetto e dei costruttori di facciate è stato sostituito dal CCL per il ramo Involucro edilizio Svizzera con il decreto del Consiglio federale del 19 agosto 2014 che gli conferisce obbligatorietà generale.

File

CPSA 34/2015
18.05.2015 –
I lavori di impermeabilizzazione e isolamento di tetti piani, balconi e terrazze non rientrano nel campo di applicazione aziendale del CNM.