30. Novembre -0001
Con questa direttiva la SECO richiama l’attenzione sullo stato giuridico riguardo al divieto di utilizzo della prestazione di une agenzia di somministrazione straniera per mezzo di un datore di lavoro svizzero.
Secondo l’art. 3 cpv. 1 lit. a LC per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di collocamento uno dei presupposti necessari è l’iscrizione nel Registro svizzero di commercio. Tale iscrizione non è però ammessa per imprese straniere senza sede legale in Svizzera.
Lavoratori nazionali, che lavorano con agenzie straniere di collocamento, sono punibili penalmente, giusta art. 39 cpv. 2 lit. a LC.
In fine anche la somministrazione di personale dall’estero in Svizzera è vietata (art. 12 cpv. 2 CL). Datori di lavoro svizzeri non devono quindi assumere lavoratori di imprese estere di somministrazione e sono allo stesso modo soggetti a pena, giusta art. 39. cpv. 2 lit. a LC.