CPSA 71/2007
30. Novembre -0001
Per le persone, che hanno già assolto una prima formazione e possiedono un attestato professionale federale, è consuetudine che in caso di una seconda formazione in un ramo professionale simile non siano ripetute alcune materie, circostanza che comporta in fine una durata più breve della formazione.
Indipendentemente dalla durata della formazione il possesso di un attestato professionale federale conferma il superamento con successo dell’apprendistato e abilita il diplomato all’esercizio della professione appresa.
Per l’assegnazione alla classi salariali A e Q nell’edilizia principale i criteri sono disciplinati nell’art. 42 CNM DOG e nell’appendice 15.