CPSA 12/2023
17. Settembre 2024
NUOVO art. 78bis cpv. 2 secondo la convenzione del 29 novembre 2022
Le parti contraenti del CNM hanno integrato la disposizione esistente in merito al Sistema d’informazione Alleanza costruzione (SIAC) riportata all’art. 78bis CNM come segue [le integrazioni apportate sono sottolineate]:
Art. 78bis Sistema d’informazione Alleanza Costruzione
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1. Certificazione di conformità al CCL secondo il NUOVO art. 78bis cpv. 2 CNM
Secondo il NUOVO art. 78bis cpv. 2 CNM, l’impresa principale è tenuta a verificare la certificazione di conformità al CCL dell’impresa secondaria da impiegare (cosiddetto «subappaltatore») e a non impiegare questo subappaltatore se, secondo la certificazione di conformità al CCL, al momento dell’aggiudicazione sussistono violazioni del CCL.
Domanda
In proposito è stato chiesto alla CPSA di confermare che questa nuova disposizione si riferisca esclusivamente alla sezione «Risultato della certificazione» della relativa certificazione al CCL, dove è indicata l’opzione «Attualmente sono presenti violazioni del CCL». Se è stata apposta una crocetta su questa opzione, secondo il NUOVO art. 78bis cpv. 2 CNM l’impiego del relativo subappaltatore non è consentito.
Decisione del Comitato CPSA:
Nell’ambito della riunione del 9 febbraio 2023, il Comitato CPSA ha confermato quanto segue:
La disposizione del NUOVO art. 78bis cpv. 2 CNM si riferisce esclusivamente alla sezione «Risultato della certificazione» della certificazione di conformità al CCL. Se è stata apposta la crocetta sull’opzione «Attualmente sono presenti violazioni del CCL», l’appaltatore principale non può tenere in considerazione l’appaltatore secondario (cosiddetto subappaltatore) per l’aggiudicazione.
2. Comminazione di sanzioni secondo il NUOVO art. 78bis cpv. 2 CNM
Secondo il NUOVO art. 78bis cpv. 2, ultimo periodo, la CPP competente può comminare sanzioni ai sensi dell’art. 79 CNM, se le imprese non si attengono alla nuova regolamentazione concernente la verifica della certificazione di conformità al CCL.
Domanda
Ci si chiede se, in caso di violazione della regolamentazione di cui al NUOVO art. 78bis cpv. 2 CNM, la CPP possa sanzionare entrambe le imprese (impresa principale e subappaltatore) o soltanto l’impresa principale.
Nell’ambito della riunione del 9 febbraio 2023, il Comitato CPSA ha confermato quanto segue:
In caso di violazione di questo principio, la CPP può sanzionare soltanto l’impresa principale.