Categoria 5: certificazione di conformità al CCL e subappaltatori – Domande relative all’interpretazione poste dalle CPP CNM 2023

Art. 78bis cpv. 2 CNM 2023

Numero del documento

CPSA 12/2023

Data di pubbli­cazione

1. Marzo 2023

Versione

17. Settembre 2024

Decisione

NUOVO art. 78bis cpv. 2 secondo la convenzione del 29 novembre 2022

Le parti contraenti del CNM hanno integrato la disposizione esistente in merito al Sistema d’informazione Alleanza costruzione (SIAC) riportata all’art. 78bis CNM come segue [le integrazioni apportate sono sottolineate]:

Art. 78bis Sistema d’informazione Alleanza Costruzione

  1. Le parti contraenti sostengono e partecipano al sistema d’informazione Alleanza Costruzione (SIAC), valido per l’intero settore delle costruzioni e in tutta la Svizzera, e aderiscono all’associazione paritetica SIAC. In quanto organi di applicazione, le CPP provvedono a trasmettere puntualmente le informazioni di applicazione necessarie a garantire l’operatività del sistema SIAC.
  2. Se le imprese sottoposte al CNM aggiudicano commesse a imprese secondarie, l’impresa principale deve verificare se è presente una certificazione di conformità al CCL che fornisce informazioni in merito ai controlli effettuati e al rispetto delle condizioni salariali e lavorative previste dal CCL applicabile all’impresa secondaria. Se in base alla certificazione di conformità al CCL al momento dell’aggiudicazione sussistono violazioni del CCL, l’impresa secondaria non può essere impiegata. Se le aziende non si attengono a questo principio, la commissione paritetica può comminare sanzioni conformemente all’art. 79.

 

1. Certificazione di conformità al CCL secondo il NUOVO art. 78bis cpv. 2 CNM

Secondo il NUOVO art. 78bis cpv. 2 CNM, l’impresa principale è tenuta a verificare la certificazione di conformità al CCL dell’impresa secondaria da impiegare (cosiddetto «subappaltatore») e a non impiegare questo subappaltatore se, secondo la certificazione di conformità al CCL, al momento dell’aggiudicazione sussistono violazioni del CCL.

Domanda

In proposito è stato chiesto alla CPSA di confermare che questa nuova disposizione si riferisca esclusivamente alla sezione «Risultato della certificazione» della relativa certificazione al CCL, dove è indicata l’opzione «Attualmente sono presenti violazioni del CCL». Se è stata apposta una crocetta su questa opzione, secondo il NUOVO art. 78bis cpv. 2 CNM l’impiego del relativo subappaltatore non è consentito.

 

Decisione del Comitato CPSA:

Nell’ambito della riunione del 9 febbraio 2023, il Comitato CPSA ha confermato quanto segue:

La disposizione del NUOVO art. 78bis cpv. 2 CNM si riferisce esclusivamente alla sezione «Risultato della certificazione» della certificazione di conformità al CCL. Se è stata apposta la crocetta sull’opzione «Attualmente sono presenti violazioni del CCL», l’appaltatore principale non può tenere in considerazione l’appaltatore secondario (cosiddetto subappaltatore) per l’aggiudicazione.

 

2. Comminazione di sanzioni secondo il NUOVO art. 78bis cpv. 2 CNM

Secondo il NUOVO art. 78bis cpv. 2, ultimo periodo, la CPP competente può comminare sanzioni ai sensi dell’art. 79 CNM, se le imprese non si attengono alla nuova regolamentazione concernente la verifica della certificazione di conformità al CCL.

Domanda

Ci si chiede se, in caso di violazione della regolamentazione di cui al NUOVO art. 78bis cpv. 2 CNM, la CPP possa sanzionare entrambe le imprese (impresa principale e subappaltatore) o soltanto l’impresa principale.

 

Decisione del Comitato CPSA

Nell’ambito della riunione del 9 febbraio 2023, il Comitato CPSA ha confermato quanto segue:

In caso di violazione di questo principio, la CPP può sanzionare soltanto l’impresa principale.

File

CPSA 12/2023
Letzte Änderung am 17. Settembre 2024, 14.03 Uhr durch Andri Voegele