Campo di applicazione aziendale: lavori di prosciugamento di edifici

Art. 2 cpv. 3 CNM DOG; art. 2 cif. 6 appendice 7 CNM

Numero del documento

CPSA 04/2012

Data di pubbli­cazione

10. Febbraio 2012

Versione

30. Novembre -0001

Sintesi

La questione di sapere se i lavori di prosciugamento di edifici rientrano o no nel campo di applicazione aziendale del CNM di obbligatorietà generale richiede un approccio differenziato: se un’impresa edile possiede deumidificatori che utilizza per operazioni di asciugatura, i lavori di prosciugamento costituiscono parte delle sue prestazioni, per cui rientrano nel campo di applicazione del CNM.

Se invece un’impresa è specializzata e attiva esclusivamente nel prosciugamento di edifici, la messa a disposizione, l’installazione e l’impiego dei deumidificatori non costituiscono un’attività edile e non sottostanno quindi al CNM.

Decisione

Lavori di prosciugamento di edifici

In questo caso di tratta di chiarire se i lavori di prosciugamento di edifici rientrano nel campo di applicazione aziendale del CNM di obbligatorietà generale. A riguardo va fatta la seguente distinzione

Quasi ogni grossa impresa edile possiede deumidificatori che può utilizzare per operazioni di asciugatura durante l’esecuzione di lavori edili. In questo caso i lavori di prosciugamento costituiscono una parte della prestazione edile fornita dall’impresa, per cui rientrano nel campo di applicazione del CNM. A conferma di ciò, la convenzione protocollare in complemento al campo di applicazione aziendale (appendice 7 CNM) menziona all’art. 2 n. 6 i lavori di prosciugamento di edifici.

Qualora però l’impresa sia specializzata esclusivamente nel prosciugamento di edifici con deumidificatori e in altri lavori di asciugatura specifici e sia fatta intervenire soltanto per questo tipo di operazione, la messa a disposizione, l’installazione e l’impiego di deumidificatori non costituiscono un’attività edile e non sottostanno quindi al CNM. Non ricade nel campo di applicazione aziendale del CNM nemmeno un’impresa il cui fatturato non è generato dai lavori che svolge nel campo della deumidificazione e del prosciugamento di edifici, ma dal noleggio delle attrezzature necessarie a tal fine.

File

CPSA 04/2012
La questione di sapere se i lavori di prosciugamento di edifici rientrano o no nel campo di applicazione aziendale del CNM di obbligatorietà generale richiede un approccio differenziato: se un’impresa edile possiede deumidificatori che utilizza per operazioni di asciugatura, i lavori di prosciugamento costituiscono parte delle sue prestazioni, per cui rientrano nel campo di applicazione del CNM. Se invece un’impresa è specializzata e attiva esclusivamente nel prosciugamento di edifici, la messa a disposizione, l’installazione e l’impiego dei deumidificatori non costituiscono un’attività edile e non sottostanno quindi al CNM.