Campo di applicazione aziendale: lavori di preparazione e piegatura dell’acciaio

Art. 2 cpv. 3 CNM DOG e art. 2 cpv. 1 CNM

Numero del documento

CA-CPPS D_20/2002

Data di pubbli­cazione

28. Ottobre 2002

Versione

30. Novembre -0001

Sintesi

L’art. 2 cif. 25 dell’appendice 7 CNM stabilisce che i lavori di preparazione e piegatura dell’acciaio sono attività aziendali nel senso inteso dal CNM, purché siano eseguiti nel contesto di altre prestazioni edili dell’impresa. Di conseguenza le imprese che svolgono solo lavori di preparazione e piegatura dell’acciaio (mera produzione) non sottostanno al CNM. Diversamente deve essere valutata dal punto di vista giuridico la situazione di un’impresa che, oltre a eseguire lavori di preparazione e piegatura dell’acciaio, si occupa della posa in opera dei suoi prodotti (si pensi ad esempio alla posa di ferri d’armatura). Questi lavori devono essere qualificati come lavori di edilizia.

Decisione

Campo di applicazione aziendale (art. 2 cpv. 3 CNM di obbligatorietà generale e art. 2 cpv. 1 CNM)

In generale, stando al campo di applicazione aziendale (art. 2 CNM), può essere constatato che le imprese e le parti d’impresa rientrano nel campo di applicazione del CNM, se sono attive nel settore dell’edilizia principale. Ciò significa che semplici imprese di produzione non rientrano nel campo di applicazione del CNM.

L’appendice 7 art. 2 cif. 25 CNM stabilisce che i lavori di preparazione e piegatura dell’acciaio sono attività aziendali nel senso inteso dal CNM, purché siano eseguiti nel contesto di altre prestazioni edili dell’impresa. Di conseguenza le imprese che eseguono solamente lavori di preparazione e piegatura dell’acciaio (nel senso di una mera produzione aziendale) non sottostanno al CNM. Diversamente deve essere valutata dal punto di vista giuridico la situazione di un’impresa, che oltre ad eseguire lavori di preparazione e piegatura dell’acciaio, si occupa della posa in opera dei suoi ‘prodotti’ nei cantieri edili (si pensi ad esempio alla posa di ferri d’armatura). Questi lavori devono essere qualificati come lavori di edilizia.

Un altro aspetto decisivo è di sapere se le aziende in questione sono affiliate o meno alla SSIC. In linea di principio le disposizioni riguardo al campo di applicazione aziendale (art. 2 CNM) come anche l’appendice 7 del CNM (convenzione protocollare in complemento al campo di applicazione aziendale) non sono state dichiarate di obbligatorietà generale. Per stabilire se un’impresa non affiliata rientra nel campo di applicazione è prassi rifarsi al rispettivo decreto del Consiglio federale (DCF) che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell’edilizia e del genio civile (decreto di base: DCF del 10 novembre 1998).

File

CA-CPPS D_20/2002
L’art. 2 cif. 25 dell’appendice 7 CNM stabilisce che i lavori di preparazione e piegatura dell’acciaio sono attività aziendali nel senso inteso dal CNM, purché siano eseguiti nel contesto di altre prestazioni edili dell’impresa. Di conseguenza le imprese che svolgono solo lavori di preparazione e piegatura dell’acciaio (mera produzione) non sottostanno al CNM. Diversamente deve essere valutata dal punto di vista giuridico la situazione di un’impresa che, oltre a eseguire lavori di preparazione e piegatura dell’acciaio, si occupa della posa in opera dei suoi prodotti (si pensi ad esempio alla posa di ferri d’armatura). Questi lavori devono essere qualificati come lavori di edilizia.