Campo di applicazione aziendale: distinzione tra rivestimenti in resina e betoncini, assoggettamento dei piastrellisti

Art. 2 cpv. 3 CNM DOG

Numero del documento

CPSA 29/2007, 62/2007

Data di pubbli­cazione

13. Novembre 2007

Versione

30. Novembre -0001

Sintesi

Il criterio di distinzione è il legante: se per ricoprire un sottofondo viene utilizzata come legante resina sintetica senza solventi, l’attività non rientra nel campo di applicazione del CNM; se come legante vengono invece utilizzati cemento e acqua, la realizzazione del rivestimento rientra nel CNM DOG. L’attività di piastrellista è tipica dei settori affini, per cui di regola non è sottoposta al CNM.

Decisione

Distinzione tra rivestimenti in resina sintetica e betoncini, assoggettamento dei piastrellisti al CNM

La distinzione tra rivestimenti in resina sintetica e betoncini è stata discussa in modo esaustivo il 31 maggio 2006 dalla CA CPPS con l’associazione Schweizerischer Verband Bautenschutz-Kunststofftechnik am Bau (VBK), l’associazione Abdichtungsunternehmungen Schweiz (VERAS) e la Fondazione FAR.

Se per ricoprire un sottofondo viene utilizzata come legante resina sintetica senza solventi, l’attività non rientra nel campo di applicazione del CNM di obbligatorietà generale né in quello del CCL PEAN di obbligatorietà generale.

La situazione è diversa se come legante vengono utilizzati cemento e acqua. In questo caso si parla di rivestimento cementizio. La realizzazione di tali rivestimenti (ad. es. calcestruzzo duro, calcestruzzo omogeneo, battuto alla veneziana, calcestruzzo lavato, coperture in cemento, rivestimenti in silolite) rientra nel campo di applicazione del CNM di obbligatorietà generale secondo l’art. 2 cpv. 3 del DCF del 22 agosto 2003.

Per le imprese che per rivestire sottofondi utilizzano come legante sia resine sintetiche senza solventi, sia leganti cementizi, si devono applicare i criteri di controllo abitualmente usati per le imprese miste.

Le imprese attive nel settore dei rivestimenti di suoli spesso posano anche pannelli. In riferimento all’assoggettamento di queste imprese si fa presente che queste di regola non rientrano nel campo di applicazione del CNM di obbligatorietà generale, visto che si tratta piuttosto di un’attività tipica dei settori affini. Ovviamente la situazione va chiarita di caso in caso.

File

CPSA 29/2007, 62/2007
Il criterio di distinzione è il legante: se per ricoprire un sottofondo viene utilizzata come legante resina sintetica senza solventi, l’attività non rientra nel campo di applicazione del CNM; se come legante vengono invece utilizzati cemento e acqua, la realizzazione del rivestimento rientra nel CNM DOG. L’attività di piastrellista è tipica dei settori affini, per cui di regola non è sottoposta al CNM.