CA CPPS D 07/2001; CA CPPS 67/2005; CPSA 08/2009
30. Novembre -0001
La CA CPPS e la CPSA si sono espresse in diverse decisioni sulla questione dell’assoggettamento del risanamento di tubazioni, dei lavori di pulizia di canali e tubazioni come anche dei lavori di isolamento e impermeabilizzazione di tubazioni.
In linea di massima i lavori di pulizia di canali e tubazioni non rientrano nel campo di applicazione del CNM. Sono invece sottoposte a tale articolo le imprese che, in relazione all’attività di risanamento, eseguono lavori di scavo, aprono tubazioni o utilizzano cemento e minerali, ossia svolgono lavori di genio civile.
Differenza tra risanamento di tubazioni, lavori di pulizia di canali e tubazioni da un lato e costruzione di canali, tubazioni per l’edilizia e il genio civile e posa di cavi per il genio civile dall’altro
Nei casi CA CPPS D 07/2001, CA CPPS 67/2005, CPSA 38/2007 e CPSA 08/2009, la commissione ha trattato la questione dell’assoggettamento del risanamento di tubazioni, dei lavori di pulizia di canali e tubazioni come anche dei lavori di isolamento e impermeabilizzazione di tubazioni. A questo proposito ha stabilito quanto segue:
CA CPPS D 07/2001: «In linea di massima i lavori di pulizia di canali e tubazioni non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 2 CNM. Questi lavori non sono peraltro menzionati nella convenzione protocollare in complemento al campo di applicazione aziendale (appendice 7)».
CA CPPS 67/2005: «In base ai documenti presentati è ragionevole ritenere che le attività effettivamente svolte dalle due aziende non sottostanno al campo di applicazione aziendale di obbligatorietà generale del CNM. In entrambi i casi si tratta di aziende specializzate che eseguono lavori di risanamento di canali con apposite apparecchiature e che perciò non rientrano nell’edilizia principale».
CPSA 08/2009: «I risanamenti di tubazioni eseguiti elettronicamente con attrezzature speciali così come i lavori di pulizia di canali e tubazioni non sottostanno al campo di applicazione aziendale del CNM». La commissione ha inoltre precisato che le imprese o parti d’imprese ricadono nel campo di applicazione del CNM di obbligatorietà generale non appena, in relazione all’attività di risanamento, eseguono lavori di scavo, aprono tubazioni o utilizzano cemento eminerali.
Affinché un lavoro eseguito su tubazioni rientri nel campo di applicazione del CNM di obbligatorietà generale in quanto lavoro di genio civile è importante che i lavoratori effettuino lavori di scavo e riempimento.
Alla luce di quanto precede, i lavori di pulizia di canali e tubazioni non rientrano nel campo di applicazione aziendale di obbligatorietà generale del CNM 2006 (cif. II art. 2 cpv. 3 DCF del 22 agosto 2003; proroga con DCF dell’11 agosto 2005). Diverso è il caso della costruzione di canali, delle tubazioni per l’edilizia e il genio civile e della posa di cavi per il genio civile, che in linea di principio sono da considerarsi lavori di genio civile e che ricadono quindi nel campo di applicazione aziendale.
In relazione all’assoggettamento occorre anche verificare se si tratta di un’impresa mista a tutti glieffetti o non a tutti gli effetti (a riguardo si veda la sentenza del Tribunale federale svizzero del 12marzo 2001 / 4C.350/2000/rnd, cons. 3).