Campo di applicazione aziendale: bonifica di edifici contaminati da amianto

Art. 2 cpv. 2 lett. b CNM 2019-2022

Numero del documento

CPSA 43/2019, CPSA 81/2009, CPSA 14/2007

Data di pubbli­cazione

23. Maggio 2019

Versione

30. Novembre -0001

Sintesi

Nuova precisazione: art. 2 cpv. 2 lett. b CNM 2019-2022 (CA del 3 dicembre 2018, DOG in vigore dal 1° maggio 2019 secondo DCF del 2 aprile 2019)

Le parti del CNM hanno precisato nel seguente modo il concetto di «demolizione» nel campo di applicazione aziendale del CNM 2019: «b. lavori di sterro, demolizioni (incluse le demolizioni pianificate e la bonifica di edifici contaminati da amianto), deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale…».

Con questa precisazione le parti contraenti non hanno modificato il campo di applicazione aziendale sotto il profilo materiale. Nella decisione CPSA 81/2009 del 7 agosto 2009 (pubblicata nella biblioteca), la CPSA si è pronunciata sull’assoggettamento delle bonifiche da amianto al campo di applicazione aziendale del CNM. Le relative considerazioni sono tuttora valide. Di conseguenza, il fatto che il Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN) non contempli una  precisazione simile non ha ripercussioni sul piano materiale. L’interpretazione e l’applicazione del campo di applicazione aziendale relativamente alle demolizioni (incluse le demolizioni pianificate e la bonifica di edifici contenenti amianto) sono identiche nei due contratti collettivi.

File

CPSA 43/2019, CPSA 81/2009, CPSA 14/2007
Nuova precisazione: art. 2 cpv. 2 lett. b CNM 2019-2022 (CA del 3 dicembre 2018, DOG in vigore dal 1° maggio 2019 secondo DCF del 2 aprile 2019) Le parti del CNM hanno precisato nel seguente modo il concetto di «demolizione» nel campo di applicazione aziendale del CNM 2019: «b. lavori di sterro, demolizioni (incluse le demolizioni pianificate e la bonifica di edifici contaminati da amianto), deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale…». Con questa precisazione le parti contraenti non hanno modificato il campo di applicazione aziendale sotto il profilo materiale. Nella decisione CPSA 81/2009 del 7 agosto 2009 (pubblicata nella biblioteca), la CPSA si è pronunciata sull’assoggettamento delle bonifiche da amianto al campo di applicazione aziendale del CNM. Le relative considerazioni sono tuttora valide. Di conseguenza, il fatto che il Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN) non contempli una  precisazione simile non ha ripercussioni sul piano materiale. L’interpretazione e l’applicazione del campo di applicazione aziendale relativamente alle demolizioni (incluse le demolizioni pianificate e la bonifica di edifici contenenti amianto) sono identiche nei due contratti collettivi.