Campo di applicazione aziendale: aspetti generali

Art. 2 cpv. 3 e 4 CNM DOG; art. 2 CNM

Numero del documento

CA CPPS 47/2005

Data di pubbli­cazione

9. Maggio 2006

Versione

30. Novembre -0001

Sintesi

Elementi rilevanti per l’interpretazione del campo di applicazione aziendale del CNM. Implicazioni del fatto che il CNM è un contratto di categoria. Distinzione tra imprese miste a tutti gli effetti e imprese miste non a tutti gli effetti. Assoggettamento al CNM delle imprese che rientrano nel campo di applicazione aziendale.

Decisione

Aspetti generali relativi al campo di applicazione aziendale

Le parti contraenti hanno disciplinato in modo dettagliato il campo di applicazione aziendale nell’art. 2 CNM e nella Convenzione protocollare in complemento al campo di applicazione aziendale, appendice 7 del CNM. Anche se non sono state dichiarate di obbligatorietà generale, queste disposizioni riflettono la volontà delle parti contraenti di definire che cosa si intenda per attività di edilizia e genio civile e che cosa queste includano.

In premessa si rileva che il Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera è un contratto di categoria. Per definire il campo di applicazione ‘oggettivo’, le parti hanno preso come punto di riferimento le imprese e le loro attività. L’art. 2 cpv. 1 CNM stabilisce infatti che «il CNM fa stato per tutte le imprese o parti di imprese svizzere o straniere operanti in Svizzera, aziende in subappalto e cottimisti indipendenti, che impiegano lavoratori come muratori, casseratori, ferraioli, ecc., i quali svolgono attività a titolo professionale […]».

In altre parole il CNM è applicabile a tutte le imprese o parti di imprese attive prevalentemente nel settore dell’edilizia e del genio civile. Ad essere determinante non è l’iscrizione nel registro di commercio, ma l’attività effettivamente svolta. Nel caso delle imprese miste non a tutti gli effetti sono decisive le attività (effettive) che le caratterizzano nel loro insieme. In queste imprese si applica il principio dell’unità tariffaria, vale a dire che tutti i rapporti di lavoro sottostanno a un solo CCL. Siccome il CNM può valere anche per singole parti di impresa (nel caso di imprese miste a tutti gli effetti), occorre accertarne l’applicabilità per ogni reparto (a riguardo si veda anche BaslerKommentar zum Obligationenrecht I, Art. 1 – 529 OR, Manfred Rehbinder/Wolfgang Portmann, 3. Auflage Art. 357 N32).

Un altro aspetto da considerare è il nesso esistente tra il campo di applicazione aziendale (o oggettivo) e quello personale. Il principio della libertà contrattuale permette alle parti contraenti di limitare l’applicabilità oggettiva del contratto collettivo a singoli gruppi di lavoratori o di escludere alcuni gruppi di lavoratori dal campo di applicazione (a riguardo si veda Berner Kommentar zum Obligationenrecht Bd. VI/2/2/3, Art. 356 N58). Le parti contraenti del CNM tengono conto di questo principio facendo riferimento all’art. 2 CNM (campo di applicazione aziendale) nelladefinizione del campo di applicazione personale all’art. 3 cpv. 1: «Il CNM fa stato per i lavoratori delle imprese di cui all’art. 2 CNM, operanti nei cantieri e in ditte ausiliarie di imprese edili».

Si fa peraltro notare che le disposizioni contenute nella prima parte del CNM (2005 e 2006) – sotto «Disposizioni generali», «1. Campo di applicazione», in particolare negli artt. 1-3 – si applicano soltanto alle imprese affiliate. Per le questioni di assoggettamento, le imprese cosiddette outsider sottostanno alle disposizioni relative al campo di applicazione geografico, aziendale e personale del decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell’edilizia e del genio civile; per maggiori dettagli si rimanda aiseguenti decreti del Consiglio federale: DCF 10.11.1998, DCF 22.8.2003 e DCF 4.5.2004.

Nel DCF del 10.11.1998, il campo di applicazione aziendale è disciplinato all’art. 2 cpv. 3. Nel cpv. 4 il campo di applicazione personale è definito come segue: «Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano per i lavoratori delle imprese di cui nel cpv. 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti nei cantieri e in ditte ausiliarie di imprese edili».

In linea di principio, per l’applicazione del CNM occorre dunque chiarire se un’impresa rientra nel campo di applicazione aziendale (attività professionale dell’impresa o di parti d’impresa). In caso affermativo, bisogna verificare se i singoli lavoratori rientrano nel campo di applicazione personale. In caso negativo (cioè se l’impresa non rientra nel campo di applicazione aziendale di obbligatorietà generale e non è affiliata all’associazione dei datori di lavoro firmataria del contratto) non si prefigura mai un assoggettamento al CNM, anche se il lavoratore è impiegato in un cantiere nel senso previsto dall’art. 2 cpv. 4 del decreto del Consiglio federale. Per questo motivo la CA CPPS ha stabilito con nota del 20 febbraio 2006 che un privato che costruisce la propria casa e assume un lavoratore non sottostà al Contratto nazionale mantello di obbligatorietà generale.

La commissione ha peraltro riscontrato che vi sono differenze tra la versione tedesca e quella francese dell’art. 3 CNM e che la versione francese può portare a dedurre che tutti i lavoratori impiegati in cantieri sottostanno al contratto (indipendentemente dall’impresa acquisitrice). Nel caso qui trattato, tuttavia, fa stato unicamente il testo del decreto del Consiglio federale, per cui il problema è irrilevante.

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CA CPPS 47/2005
Elementi rilevanti per l’interpretazione del campo di applicazione aziendale del CNM. Implicazioni del fatto che il CNM è un contratto di categoria. Distinzione tra imprese miste a tutti gli effetti e imprese miste non a tutti gli effetti. Assoggettamento al CNM delle imprese che rientrano nel campo di applicazione aziendale.