Azzeramento del saldo delle ore supplementari dell’anno precedente entro fine marzo: per una corretta valutazione occorre basarsi sull’analisi settimanale

Art. 26 cpv. 3 e 4 CNM DOG

Numero del documento

CPSA 102/2016; rinvio a CPSA 115/2015; CPSA 53/2012, 54/2012

Data di pubbli­cazione

15. Dicembre 2016

Versione

15.12.2016 – 30. Novembre -0001

Decisione

Secondo l’art. 26 cpv. 3 CNM DOG, il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. In virtù del cpv. 4 del medesimo articolo, il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di marzo dell’anno successivo.

L’art. 26 cpv. 1 CNM DOG definisce il concetto di ore supplementari nel settore dell’edilizia principale e precisa che si tratta delle ore prestate in più rispetto all’orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro. Secondo l’art. 25 cpv. 1 CNM DOG, la base per l’allestimento del calendario di lavoro è costituita dall’orario settimanale. La CPSA ha quindi ritenuto che per il calcolo delle ore supplementari da compensare ci si debba basare su un’analisi settimanale. Di conseguenza, la compensazione delle ore supplementari dell’anno precedente tra gennaio e fine marzo ai sensi dell’art. 26 cpv. 4 va effettuata in base a un’analisi settimanale.

In altre parole, per ogni settimana occorre fare un confronto tra le ore dovute secondo il calendario di lavoro per la settimana in questione e le ore effettivamente prestate (indipendentemente da eventuali giorni compensati durante tale settimana). Se il saldo è negativo, va dedotto dal saldo delle ore supplementari dell’anno precedente; se invece è positivo, va aggiunto al saldo delle ore supplementari per l’anno in corso.

Nel limite del possibile vanno compensate giornate intere o almeno mezze giornate. È comunque possibile anche una compensazione oraria.

File

CPSA 102/2016; rinvio a CPSA 115/2015; CPSA 53/2012, 54/2012
15.12.2016 –