Accordi salariali individuali per giovani e giovani che hanno concluso la scuola dell’obbligo

Art. 45 cpv. 1

Numero del documento

CPSA 42/2009; rinvio a CPSA 30/2012

Data di pubbli­cazione

20. Agosto 2009

Versione

30. Novembre -0001

Sintesi

Considerazioni sulla possibilità di concludere accordi individuali nell’ambito dell’art. 45 cpv. 1 lit. b e c, in particolare con riferimento ai giovani e coloro che hanno concluso la scuola dell’obbligo.

Deve essere osservato in particolare il fatto che la disciplina dell’art. 45 cpv. 1 lit. b CNM DOG per quanto riguarda gli accordi salariali con i giovani può essere applicata soltanto a quest’ultimi se non hanno ancora raggiunto il 17° anno di età e la durata della loro occupazione non dura più di due anni nell’intero anno civile. Anche i praticanti, gli scolari e gli studenti possono essere occupati come lavoratori al massimo soltanto due mesi nell’intero anno civile di modo che la disciplina speciale dell’art. 45 cpv. 1 lit. b CNM possa essere ad essi applicata.

File

CPSA 42/2009; rinvio a CPSA 30/2012
Considerazioni sulla possibilità di concludere accordi individuali nell’ambito dell’art. 45 cpv. 1 lit. b e c, in particolare con riferimento ai giovani e coloro che hanno concluso la scuola dell’obbligo. Deve essere osservato in particolare il fatto che la disciplina dell’art. 45 cpv. 1 lit. b CNM DOG per quanto riguarda gli accordi salariali con i giovani può essere applicata soltanto a quest’ultimi se non hanno ancora raggiunto il 17° anno di età e la durata della loro occupazione non dura più di due anni nell’intero anno civile. Anche i praticanti, gli scolari e gli studenti possono essere occupati come lavoratori al massimo soltanto due mesi nell’intero anno civile di modo che la disciplina speciale dell’art. 45 cpv. 1 lit. b CNM possa essere ad essi applicata.