CPSA 51/2009
30. Novembre -0001
In riferimento all’art. 45 cpv. 1 CNM DOG gli accordi salariali individuali tra datore di lavoro e lavoratore sono possibili in casi particolari, se il lavoratore non è completamente abile al lavoro fisicamente o psicologicamente, anche se i salari di base fissati valgono soltanto come valori indicativi.
Art. 45 cpv. 1 CNM DOG deve essere applicato in modo restrittivo. Se è stato concluso un accordo salariale con riferimento all’art. 45 cpv. 1 lit. a CNM DOG la riduzione della capacità delle prestazioni deve essere certificata da un attestato corrispondente.
–