CPSA 13/2007
30. Novembre -0001
I datori di lavoro con sede all’estero devono, secondo quanto stabilito dall’art. 2 cpv. LDist., rispettare per tutta la durata del distacco determinate condizioni di lavoro e salario valide in Svizzera, che sono state disciplinate nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, nei contratti collettivi dichiarati di obbligatorietà generale e nei contratti normali, giusta art. 360a CO. Devono essere considerate anche quelle disposizioni contenute in tali obblighi normativi riguardo alle condizioni di lavoro e di salario, che tra l’altro riguardano anche i seguenti ambiti:
Salario minimo, Orario di lavoro e pause, durata minima delle ferie ecc. (cfr. art. 2 cpv. 2 lit. q – lit. f LDist.). Ciò che appartiene alle disposizioni relative al salario minimo e all’orario di lavoro e alle pause, è disciplinato in fine nell’art. 1 e 2 della LDist.
La durata del distacco è stabilità sulla base della notifica del datore di lavoro straniero secondo quando previsto dall’art. 6 LDist. Mentre per la durata del distacco devono essere verificate ed osservate le disposizioni del CNM dichiarate di obbligatorietà generale.