Campo di applicazione aziendale: assoggettamento al CNM dei lavori di bonifica da amianto

Art. 2 cpv. 3 CNM DOG

Numero del documento

CPSA 81/2009, CPSA 14/2007

Data di pubbli­cazione

7. Agosto 2009

Versione

30. Novembre -0001

Sintesi

In generale si può affermare che le bonifiche da amianto in quanto tali non rientrano nel campo di applicazione del CNM. I lavori di risanamento di ogni tipo eseguiti su opere e parti di opere ricadono tuttavia nel campo di applicazione del CNM. A seconda dell’attività che caratterizza l’impresa esecutrice, è possibile che le bonifiche da amianto svolte nell’ambito di lavori di risanamento siano soggette al CNM. In questi casi occorre verificare se l’impresa è mista a tutti gli effetti o non a tutti gli effetti.

Decisione

Assoggettamento al CNM dei lavori di bonifica da amianto

In generale si può affermare che le bonifiche da amianto in quanto tali non rientrano a priori nel campo di applicazione del CNM. Nello specifico ogni caso va valutato singolarmente.

Occorre in particolare determinare qual è l’attività che caratterizza l’impresa. In genere queste imprese eseguono lavori di risanamento che possono rientrare nel campo di applicazione del CNM, ma anche di altri CCL dei settori affini (ad es. CCL per il ramo pittura e gessatura, CCL nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate).I lavori di risanamento di ogni tipo eseguiti su opere e parti di opere rientrano nel campo di applicazione del CNM. A riguardo si rinvia all’art. 2 cif. 5 appendice 7 CNM. Dato che l’appendice non è stata dichiarata di obbligatorietà generale, può essere utilizzata soltanto a fini interpretativi. Nell’ambito di bonifiche da amianto spesso si eseguono lavori di trapanamento o di demolizione. A seconda dell’attività che la caratterizza, l’azienda può senz’altro essere sottoposta al CNM se esegue lavori di demolizione. In caso affermativo, occorre determinare se si tratta di un’impresa mista a tutti gli effetti o non a tutti gli effetti. Se gli  ‘specialisti’ che eseguono i lavori di bonifica da amianto sono impiegati anche per altri lavori edili, occorre procedere a un controllo generale dell’assoggettamento al CNM secondo i criteri usati abitualmente.

File

CPSA 81/2009, CPSA 14/2007
In generale si può affermare che le bonifiche da amianto in quanto tali non rientrano nel campo di applicazione del CNM. I lavori di risanamento di ogni tipo eseguiti su opere e parti di opere ricadono tuttavia nel campo di applicazione del CNM. A seconda dell’attività che caratterizza l’impresa esecutrice, è possibile che le bonifiche da amianto svolte nell’ambito di lavori di risanamento siano soggette al CNM. In questi casi occorre verificare se l’impresa è mista a tutti gli effetti o non a tutti gli effetti.