CPSA 13/2007, rinvio a CPPS 33/1999
30. Novembre -0001
Nel documento sono affrontate le seguenti questioni:
—> Definizione di orario di lavoro
—> Computo del tempo di viaggio all’orario di lavoro
—> Definizione del luogo di assunzione in relazione al tempo di viaggio e al rimborso spese
—> Differenza tra posto di raccolta e luogo di assunzione
—> Tempo di viaggio nel CNM (art. 54 CNM, non dichiarato di obbligatorietà generale).
RISOLUZIONE DELLA CPSA del 5 giugno 2013 riguardo al tempo di viaggio considerato orario di lavoro:
“Il tempo di viaggio deve essere registrato distintamente. Va retribuito con il salario base se supera i 30 minuti al giorno. A tenore dell’art. 24 CNM, il tempo di viaggio non è tuttavia computabile all’orario di lavoro annuale. Vanno osservate le disposizioni della legge sul lavoro e delle pertinenti ordinanze”.
Interpretazione dei concetti di orario di lavoro, luogo di lavoro, luogo di assunzione
L’orario di lavoro è disciplinato all’art. 23 CNM. Nel formulare i cpv. 1 e 2 lett. a di questo articolo, le parti firmatarie del CNM si sono basate sulla definizione di durata del lavoro data all’art. 13 cpv. 1 per. 1 e 2 dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro. Per orario di lavoro nell’accezione della legge e del CNM si intende il tempo durante il quale un lavoratore è sottoposto al potere direttivo del datore di lavoro secondo quanto previsto dall’art. 321d CO, cioè in senso stretto il tempo durante il quale il lavoratore deve tenersi a disposizione del datore di lavoro, indipendentemente dal luogo in cui si trova. In altre parole è considerato orario di lavoro ogni intervallo di tempo che il lavoratore trascorre per volontà del datore di lavoro nell’interesse principale di quest’ultimo, tenendosi e mettendo a disposizione economica del datore di lavoro il suo tempo. È dunque irrilevante che il lavoratore si tenga a disposizione in azienda, in treno o in altro luogo. Il tempo per recarsi al lavoro e per rientrare non costituisce in linea di massima tempo di lavoro. (A riguardo si veda Adrian von Kaenel, Stämpflis Handkommentar, ArG Art. 9, N 5ff; SECO, Indicazioni relative all’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro, art. 13 cpv. 1.)
Da quanto esposto sopra si può evincere che il normale tragitto per recarsi a lavoro non è considerato orario di lavoro. Per i lavoratori occupati in un luogo diverso da quello abituale o che cambiano regolarmente luogo di lavoro, si pone il problema della definizione del tragitto per recarsi al lavoro. Il luogo di lavoro è in genere la sede principale dell’impresa, il luogo di assunzione o, nel settore dell’edilizia, magari il deposito. Deve essere regolato il caso in cui il tragitto per raggiungere il luogo di lavoro è più lungo di quello abituale. Siccome il lavoratore si reca in un luogo di lavoro diverso per ordine del datore di lavoro, il tempo supplementare dedicato al viaggio è a carico del datore di lavoro. (A riguardo si veda Adrian von Kaenel, Stämpflis Handkommentar, ArG Art. 9, N 14; SECO, Indicazioni relative all’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro, art. 13 cpv. 2.)
La legge sul lavoro e le pertinenti ordinanze fanno parte del diritto pubblico del lavoro. La legge sul lavoro contiene disposizioni che impongono al datore di lavoro obblighi e condizioni a tutela del lavoratore. Si tratta di prescrizioni minime imperative cui è permesso derogare soltanto a vantaggio dei lavoratori. La qualifica di orario di lavoro nel senso descritto dall’art. 13 OLL 1 ha innanzitutto soltanto rilevanza giuridica pubblica. Sono i rapporti di diritto privato – in particolare il contratto di lavoro, il CCL e gli artt. 319 seg. e 322 segg. CO – a stabilire se per questo tempo debba essere corrisposto un compenso. (A riguardo si veda SECO, Indicazioni relative alla legge sul lavoro e alle ordinanze 1 e 2, introduzione; SECO, Indicazioni relative all’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro, art. 13 cpv. 1; Adrian von Kaenel, Stämpflis Handkommentar, ArG Art. 9, N 7.)
Come esposto sopra, il tenore dell’art. 23 CNM corrisponde all’art. 13 cpv. 1 OLL 1. La Commissione professionale paritetica svizzera dell’edilizia e del genio civile CPPS e la Commissione paritetica svizzera d’applicazione CA CPPS (oggi denominata Commissione paritetica svizzera d’applicazione edilizia e genio civile CPSA) si sono espresse a più riprese sull’interpretazione dei concetti di ‘orario di lavoro’, ‘luogo di lavoro’ e ‘luogo di assunzione’:
Nel caso 33/1999 la CPPS ha stabilito quanto segue per l’interpretazione degli art. 60 e 23 CNM:
Dall’articolo citato risulta chiaramente che la sua domanda è collegata alla definizione di luogo di lavoro. Se da un lato questo concetto è utilizzato in modo non chiaro nel CNM, dall’altro il legislatore non lo descrive con precisione. Occorre dunque fare riferimento alla prassi. Nel caso normale, il «luogo di lavoro» coincide con il «luogo di assunzione», cioè il lavoratore lavora nel luogo in cui è stato assunto. Nell’edilizia ciò vale però raramente per il personale di cantiere a differenza dei carpentieri. I lavoratori edili sono generalmente impiegati in un luogo esterno all’impresa. Ne consegue che deve essere definito un luogo geografico per «l’entrata in servizio» ….. Sulla base di queste considerazioni si può affermare che nell’art. 23 CNM si intende il «luogo di assunzione». Si tratta del luogo geografico indicato nel contratto individuale di lavoro (spesso il deposito del cantiere o la sede dell’azienda), in cui il lavoratore si tiene regolarmente a disposizione del datore di lavoro.
A complemento di questa interpretazione, la CA CPPS ha stabilito quanto segue nel parere CA CPPS D 24/2001:
Nei casi in cui il cantiere (luogo di lavoro) cambia in continuazione, non si può sostenere che il luogo di assunzione cambia ogni volta per evitare il rimborso delle spese e il computo del tempo di viaggio.
Nello stesso caso CA CPPS D 24/2001, la CA CPPS si è espressa anche riguardo all’art. 54 CNM:
In questo contesto è opportuno soffermarsi anche sul concetto di ‘tempo di viaggio’. L’art. 54 CNM lo descrive soltanto parzialmente e introduce l’espressione ‘posto di raccolta’ comunemente usata nell’edilizia. Fintanto che il ‘posto di raccolta’ è il luogo di assunzione, non sorgono difficoltà giuridico-interpretative. Se invece il ‘posto di raccolta’ viene regolarmente trasferito, vale quanto detto sopra. In questo contesto è opportuno segnalare che la disciplina particolare dell’art. 54 CNM non è stata dichiarata d’obbligatorietà generale, per cui si applica soltanto alle imprese affiliate alla SSIC. L’articolo stabilisce che 30 minuti di viaggio al giorno non sono computati all’orario di lavoro e che il tempo di viaggio superiore ai 30 minuti deve essere considerato orario di lavoro.
Tenuto conto delle considerazioni di cui sopra relative agli art. 23 e 54 CNM, è chiaro che le parti contrattuali non hanno voluto dare un’interpretazione divergente delle pertinenti disposizioni della legge sul lavoro. Lo conferma il fatto che hanno definito il ‘tempo normale di viaggio’ per le imprese affiliate in base all’art. 13 cpv. 2 OLL 1. In altre parole, il tempo di viaggio superiore a 30 minuti al giorno va considerato tempo di lavoro e deve essere adeguatamente retribuito. Al fine di garantire la parità di trattamento tra le imprese affiliate e quelle non affiliate, l’art. 54 CNM, sebbene non sia stata dichiarata la sua obbligatorietà generale, è tenuto in conto nella prassi anche per le imprese non affiliate. Una discriminazione dei lavoratori per mezzo di accordi privati costituisce una violazione dell’art. 23 CNM. Lo si desume anche dall’art. 321c CO in combinato disposto con l’art. 321 CO. (A riguardo si veda Ullin Streiff/Adrian von Kaenel, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 6. Auflage, N 9 zu Art. 321 OR.)