CPSA 09/2015; rinvio a CPSA 108/2012; CPSA 37/2013; CPSA 145/2015
30. Novembre -0001
Le disposizioni dell’art. 43 cpv. 2 CNM possono essere applicate ai lavoratori con esperienza professionale (assegnati alle classi salariali B o A) che hanno concluso un apprendistato nel settore dell’edilizia principale con un certificato federale di capacità (CFC) conformemente all’art. 32 OFPr (ordinanza sulla formazione professionale, OFPr; RS 412.101) e che rientrano nella classe salariale Q. Per ottenere il diploma secondo l’art. 32 OFPr al di fuori di un ciclo di formazione servono almeno cinque anni di esperienza professionale.
L’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 43 cpv. 2 CNM non deve comportare una riduzione salariale per il lavoratore. Si tratta di proteggere un diritto acquisito.
Secondo l’art. 43 cpv. 2 CNM, il salario base di un lavoratore diplomato della classe salariale Q può essere diminuito (per tre anni e per importi diversi) se sono adempiute le seguenti condizioni:
L’art. 43 cpv. 2 CNM stabilisce che il salario base può essere diminuito. Si tratta di una disposizione potestativa in base alla quale il datore di lavoro può ma non deve diminuire il salario del lavoratore.
La disposizione non distingue tra le vie percorse per ottenere il diploma (al termine delle scuole dell’obbligo o in applicazione dell’art. 32 OFPr). Ne consegue che in linea di principio l’art. 43 cpv. 2 CNM può essere applicato anche nel caso di un lavoratore che dispone di esperienza professionale ed era stato assegnato classe salariale B o A prima dell’ottenimento del diploma. Viceversa, un lavoratore con un impiego a tempo indeterminato non può pretendere, al termine di una formazione conclusa con successo, che le disposizioni dell’art. 43 cpv. 2 CNM non si applichino al suo caso.
L’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 43 cpv. 2 CNM non deve comportare una riduzione salariale per il lavoratore. Si tratta di proteggere un diritto acquisito.