CA CPPS 21/2005
30. Novembre -0001
L’art. 21 CNM sulla protezione contro la disdetta non menziona le indennità giornaliere AI. Occorre dunque chiarire se la protezione contro la disdetta vale anche in caso di indennità giornaliere AI. A tal fine va verificato caso per caso il motivo per cui le indennità giornaliere AI sono state concesse.
Come devono essere considerate le indennità giornaliere AI in relazione alla protezione contro la disdetta
L’art. 21 CNM sulla protezione contro la disdetta non menziona le indennità giornaliere AI. In questo contesto occorre chiarire se la protezione contro la disdetta vale anche in caso di indennità giornaliere AI.
Al riguardo la commissione ha stabilito quanto segue:
Di regola le indennità giornaliere AI sono di durata limitata se sono concesse nell’ambito di provvedimenti di accertamento. Nello specifico può trattarsi di periodi di attesa (accertamento dell’invalidità) o di misure di riformazione professionale. In questo periodo al posto dell’indennità giornaliera in caso di malattia o delle indennità giornaliere Suva sono corrisposte indennità giornaliere AI.
In relazione all’art. 21 CNM, occorre verificare caso per caso il motivo per cui sono state concesse le indennità giornaliere AI. Va inoltre verificato e chiarito se il diritto all’indennità giornaliera in caso di malattia o alle indennità giornaliere Suva è stato esaurito o no.
Nel caso in cui, alla cessazione del diritto alle indennità giornaliere AI, vengano di nuovo versate indennità giornaliere in caso di malattia o indennità giornaliere Suva, la protezione contro la disdetta prevista dall’art. 21 CNM è effettiva. Questo deve tuttavia essere accertato in ogni singolo caso. Non è quindi possibile formulare una regola unica per l’applicabilità della protezione contro la disdetta nel senso inteso dall’art. 21 CNM in caso di indennità giornaliere AI concesse a tempo determinato.